Art. 25. Dipartimento per le risorse umane e l'organizzazione 1. Il dipartimento per le risorse umane e l'organizzazione provvede all'acquisizione, alla formazione ed alla gestione del personale della presidenza; alle attivita' di carattere generale, di studio, di analisi e di verifica delle funzioni organizzative della presidenza; al supporto organizzativo degli organi collegiali che operano presso la presidenza. Il dipartimento cura la gestione del contenzioso del personale ed assume direttamente la difesa dell'amministrazione in sede di conciliazione e nei giudizi del lavoro in primo grado. Cura le relazioni sindacali. 2. Nell'ambito del dipartimento opera l'ufficio del medico competente che assicura la sorveglianza sanitaria e il pronto soccorso, in attuazione degli articoli 15, 16 e 17 del decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modificazioni. All'ufficio fanno capo, secondo le direttive impartite dal segretario generale, eventuali strutture mediche istituite presso la presidenza. 3. Il dipartimento si articola in non piu' di quattro uffici e non piu' di dodici servizi.