Art. 25.

        Dipartimento per le risorse umane e l'organizzazione

  1. Il dipartimento per le risorse umane e l'organizzazione provvede
all'acquisizione,  alla  formazione  ed  alla  gestione del personale
della presidenza; alle attivita' di carattere generale, di studio, di
analisi  e di verifica delle funzioni organizzative della presidenza;
al  supporto organizzativo degli organi collegiali che operano presso
la presidenza.
  Il  dipartimento  cura la gestione del contenzioso del personale ed
assume   direttamente  la  difesa  dell'amministrazione  in  sede  di
conciliazione  e  nei  giudizi  del  lavoro  in  primo grado. Cura le
relazioni sindacali.
  2.   Nell'ambito   del  dipartimento  opera  l'ufficio  del  medico
competente  che  assicura  la  sorveglianza  sanitaria  e  il  pronto
soccorso,  in  attuazione  degli  articoli  15,  16  e 17 del decreto
legislativo  n.  626 del 1994 e successive modificazioni. All'ufficio
fanno  capo,  secondo le direttive impartite dal segretario generale,
eventuali strutture mediche istituite presso la presidenza.
  3.  Il dipartimento si articola in non piu' di quattro uffici e non
piu' di dodici servizi.