Art. 26. Dipartimento per le risorse strumentali 1. Il dipartimento per le risorse strumentali provvede, in un quadro unitario di programmazione generale annuale e pluriennale coerente con le esigenze di funzionamento della presidenza e compatibile con le risorse finanziarie, all'approvvigionamento di beni e servizi, ivi compresi quelli di natura informatica nonche' all'ottimale gestione degli immobili in uso alla presidenza. Il dipartimento provvede, altresi', alla programmazione e alla realizzazione delle opere e degli interventi manutentivi dei locali e degli impianti e al coordinamento degli interventi strutturali ai fini del-l'applicazione della normativa concernente la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Il dipartimento, inoltre, predispone e gestisce i programmi di informatizzazione della presidenza, curando l'analisi funzionale, la progettazione e la gestione dei sistemi informativi automatizzati e di telecomunicazione, anche sotto il profilo della sicurezza e riservatezza. Il dipartimento cura la gestione dell'autoparco e la sicurezza del servizio di trasporto. Coordina le attivita' di rilevamento ed elaborazione dei dati statistici presso gli uffici e i dipartimenti della presidenza, nonche' l'interconnessione al sistema statistico nazionale. Il dipartimento predispone, altresi', progetti pilota di outsourcing anche attraverso l'eventuale costituzione di societa' miste per la gestione dei servizi generali di supporto. 2. Il dipartimento, per lo svolgimento dei propri compiti, provvede all'analisi, alla programmazione, alla gestione ed alla valutazione delle scelte relative alle esigenze locative, di acquisizione di beni e servizi, anche di natura informatica nonche' all'avvio e alla gestione delle connesse procedure amministrative, ivi comprese quelle di adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26, commi 1 e 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'art. 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, assicurandone anche il monitoraggio e la gestione operativa quale referente unico della presidenza. Il dipartimento provvede altresi' al collaudo e alla regolare esecuzione delle opere e degli interventi o delle prestazioni. Nell'ambito di tutte le attivita' di competenza, il dipartimento cura la gestione delle procedure contabili, ivi compresi la liquidazione delle spese e i pagamenti in contanti tramite cassiere. 3. Al dipartimento fanno capo i consegnatari del segretariato generale e il centralino telefonico. Presso il dipartimento e' collocato il servizio prevenzione e protezione che supporta il responsabile, a livello centrale, della prevenzione e protezione ai sensi della normativa sulla sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro. 4. Il dipartimento si articola in tre uffici: a) ufficio per la fornitura di beni e servizi; b) ufficio per le infrastrutture; c) ufficio per l'informatica e la telematica. 5. I capi degli altri dipartimenti, su richiesta del segretario generale, del capo del dipartimento o del coordinatore dell'ufficio per l'informatica e la telematica, designano un responsabile per l'informatica e le telecomunicazioni, con il compito di interfaccia tra le strutture interne e il dipartimento. 6. Nel limite delle spese gestite dal segretariato generale, il coordinatore dell'ufficio per l'informatica e la telematica e' il responsabile dei sistemi informativi automatizzati nonche' della sicurezza informatica e delle telecomunicazioni della presidenza. 7. Il dipartimento si articola in non piu' di 12 servizi e si avvale di un dirigente con compiti di consulenza, studio e ricerca, nell'ambito del contingente di cui all'art. 5, comma 5.