Art. 26.

               Dipartimento per le risorse strumentali

  1.  Il  dipartimento  per  le  risorse  strumentali provvede, in un
quadro  unitario  di  programmazione  generale  annuale e pluriennale
coerente   con  le  esigenze  di  funzionamento  della  presidenza  e
compatibile  con  le  risorse  finanziarie, all'approvvigionamento di
beni  e  servizi,  ivi  compresi quelli di natura informatica nonche'
all'ottimale  gestione  degli  immobili  in  uso  alla presidenza. Il
dipartimento   provvede,   altresi',   alla   programmazione  e  alla
realizzazione delle opere e degli interventi manutentivi dei locali e
degli  impianti  e  al  coordinamento degli interventi strutturali ai
fini  del-l'applicazione  della normativa concernente la tutela della
salute  e  la  sicurezza  dei  lavoratori  sui  luoghi  di lavoro. Il
dipartimento,   inoltre,   predispone   e  gestisce  i  programmi  di
informatizzazione  della presidenza, curando l'analisi funzionale, la
progettazione  e  la gestione dei sistemi informativi automatizzati e
di  telecomunicazione,  anche  sotto  il  profilo  della  sicurezza e
riservatezza.
  Il  dipartimento cura la gestione dell'autoparco e la sicurezza del
servizio  di  trasporto.  Coordina  le  attivita'  di  rilevamento ed
elaborazione  dei  dati statistici presso gli uffici e i dipartimenti
della  presidenza,  nonche'  l'interconnessione al sistema statistico
nazionale.  Il  dipartimento predispone, altresi', progetti pilota di
outsourcing  anche  attraverso  l'eventuale  costituzione di societa'
miste per la gestione dei servizi generali di supporto.
  2. Il dipartimento, per lo svolgimento dei propri compiti, provvede
all'analisi,  alla  programmazione, alla gestione ed alla valutazione
delle scelte relative alle esigenze locative, di acquisizione di beni
e  servizi,  anche  di  natura  informatica  nonche' all'avvio e alla
gestione delle connesse procedure amministrative, ivi comprese quelle
di adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26, commi 1
e  3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'art. 58 della legge
23  dicembre  2000,  n. 388, assicurandone anche il monitoraggio e la
gestione   operativa  quale  referente  unico  della  presidenza.  Il
dipartimento provvede altresi' al collaudo e alla regolare esecuzione
delle  opere  e  degli interventi o delle prestazioni. Nell'ambito di
tutte  le  attivita'  di competenza, il dipartimento cura la gestione
delle procedure contabili, ivi compresi la liquidazione delle spese e
i pagamenti in contanti tramite cassiere.
  3.  Al  dipartimento  fanno  capo  i  consegnatari del segretariato
generale  e  il  centralino  telefonico.  Presso  il  dipartimento e'
collocato  il  servizio  prevenzione  e  protezione  che  supporta il
responsabile,  a  livello centrale, della prevenzione e protezione ai
sensi  della  normativa  sulla  sicurezza dei lavoratori sul luogo di
lavoro.
  4. Il dipartimento si articola in tre uffici:
    a) ufficio per la fornitura di beni e servizi;
    b) ufficio per le infrastrutture;
    c) ufficio per l'informatica e la telematica.
  5.  I  capi  degli  altri dipartimenti, su richiesta del segretario
generale,  del  capo del dipartimento o del coordinatore dell'ufficio
per  l'informatica  e  la  telematica,  designano un responsabile per
l'informatica  e  le telecomunicazioni, con il compito di interfaccia
tra le strutture interne e il dipartimento.
  6.  Nel  limite  delle  spese gestite dal segretariato generale, il
coordinatore  dell'ufficio  per  l'informatica  e la telematica e' il
responsabile  dei  sistemi  informativi  automatizzati  nonche' della
sicurezza informatica e delle telecomunicazioni della presidenza.
  7.  Il  dipartimento  si  articola  in  non piu' di 12 servizi e si
avvale  di  un dirigente con compiti di consulenza, studio e ricerca,
nell'ambito del contingente di cui all'art. 5, comma 5.