Art. 27.

                    Ufficio bilancio e ragioneria

  1.   L'ufficio   bilancio   e  ragioneria  predispone  il  bilancio
preventivo,  le  relative  variazioni  ed  il conto finanziario della
gestione.
  2.  L'ufficio  svolge  inoltre,  ai  sensi  dell'art. 2 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286, l'attivita' connessa al controllo
della  regolarita' amministrativa e contabile sui provvedimenti e sui
titoli di spesa emessi dai centri di responsabilita' e di spesa della
presidenza.  Provvede,  altresi',  alla  registrazione  dei  relativi
impegni nonche' alla validazione dei titoli di spesa.
  3. L'ufficio esercita, inoltre, la vigilanza sui cassieri.
  4.  All'ufficio  sono trasmessi per l'annotazione tutti gli atti di
organizzazione  e  gestione.  Esso  riferisce  al segretario generale
eventuali  osservazioni.  Cura, altresi', i rapporti con il Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  relativamente  alle  variazioni  di
bilancio  ed  agli  accrediti  a  favore  della presidenza, nonche' i
rapporti  con  la  Corte dei conti, relativamente ai provvedimenti di
competenza soggetti al controllo.
  5. L'ufficio si articola in non piu' di quattro servizi.