Art. 27. Ufficio bilancio e ragioneria 1. L'ufficio bilancio e ragioneria predispone il bilancio preventivo, le relative variazioni ed il conto finanziario della gestione. 2. L'ufficio svolge inoltre, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, l'attivita' connessa al controllo della regolarita' amministrativa e contabile sui provvedimenti e sui titoli di spesa emessi dai centri di responsabilita' e di spesa della presidenza. Provvede, altresi', alla registrazione dei relativi impegni nonche' alla validazione dei titoli di spesa. 3. L'ufficio esercita, inoltre, la vigilanza sui cassieri. 4. All'ufficio sono trasmessi per l'annotazione tutti gli atti di organizzazione e gestione. Esso riferisce al segretario generale eventuali osservazioni. Cura, altresi', i rapporti con il Ministero dell'economia e delle finanze relativamente alle variazioni di bilancio ed agli accrediti a favore della presidenza, nonche' i rapporti con la Corte dei conti, relativamente ai provvedimenti di competenza soggetti al controllo. 5. L'ufficio si articola in non piu' di quattro servizi.