Art. 29. Ufficio di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. 1. L'ufficio di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano opera alle dipendenze funzionali e secondo gli indirizzi del presidente della conferenza, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 2. L'ufficio in particolare provvede: a) agli adempimenti preliminari e conseguenti alle riunioni della conferenza, ivi compresa l'informazione relativa alle determinazioni assunte; b) all'attivita' istruttoria connessa all'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti alla conferenza o da questa svolti, assicurando il necessario raccordo e coordinamento dei competenti uffici dello Stato, delle regioni e delle province autonome; c) alle attivita' strumentali al raccordo, alla reciproca informazione ed alla collaborazione tra le amministrazioni dello Stato, le regioni e le province autonome; d) agli adempimenti strumentali all'attivita' dei gruppi di lavoro o comitati istituiti nell'ambito della conferenza, a norma dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; e) all'attivita' istruttoria e di supporto per il funzionamento della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 3. Il responsabile dell'ufficio, ovvero il responsabile dell'ufficio di segreteria della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, puo' essere incaricato, con decreto del presidente, di svolgere le funzioni di segretario della Conferenza unificata e di coordinare l'attivita' istruttoria e di supporto posta in essere dagli Uffici stessi ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 4. L'ufficio si articola in non piu' di sei servizi ed una segreteria tecnica e si avvale di ulteriori dirigenti fino ad un massimo di cinque.