Art. 29.

Ufficio  di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra
  lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

  1.  L'ufficio  di  segreteria  della  Conferenza  permanente  per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano  opera alle dipendenze funzionali e secondo gli indirizzi del
presidente  della  conferenza,  ai  sensi  dell'art. 10, comma 2, del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  2. L'ufficio in particolare provvede:
    a) agli adempimenti preliminari e conseguenti alle riunioni della
conferenza,  ivi compresa l'informazione relativa alle determinazioni
assunte;
    b) all'attivita'   istruttoria   connessa   all'esercizio   delle
funzioni e dei compiti attribuiti alla conferenza o da questa svolti,
assicurando  il  necessario  raccordo  e coordinamento dei competenti
uffici dello Stato, delle regioni e delle province autonome;
    c) alle   attivita'   strumentali  al  raccordo,  alla  reciproca
informazione  ed  alla  collaborazione  tra  le amministrazioni dello
Stato, le regioni e le province autonome;
    d) agli  adempimenti  strumentali  all'attivita'  dei  gruppi  di
lavoro  o  comitati  istituiti  nell'ambito della conferenza, a norma
dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
    e) all'attivita'  istruttoria  e di supporto per il funzionamento
della  Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281.
  3.   Il   responsabile   dell'ufficio,   ovvero   il   responsabile
dell'ufficio di segreteria della Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali,  puo'  essere  incaricato,  con  decreto  del  presidente, di
svolgere  le  funzioni  di segretario della Conferenza unificata e di
coordinare  l'attivita'  istruttoria  e  di  supporto posta in essere
dagli  Uffici  stessi  ai  sensi  dell'art.  10, comma 1, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  4.  L'ufficio  si  articola  in  non  piu'  di  sei  servizi ed una
segreteria  tecnica  e  si  avvale  di ulteriori dirigenti fino ad un
massimo di cinque.