Art. 3.

                 Disposizioni di carattere generale

  1.  Fanno  parte  del  Segretariato generale tutte le strutture non
affidate  alla  responsabilita'  di  Ministri  o  poste  alle dirette
dipendenze  di  Sottosegretari.  Il  segretario  generale sovrintende
all'organizzazione  ed  alla gestione amministrativa del Segretariato
generale. Egli e' altresi' responsabile dell'approvvigionamento delle
risorse  umane  della  Presidenza,  nonche' dei profili gestori per i
quali  sia  prevista,  in  sede  di  bilancio  della  Presidenza, una
gestione  accentrata.  Il  segretario generale risponde al Presidente
dell'esercizio  coordinato  delle  funzioni  di cui all'art. 19 della
legge  non  attribuite  ad  un Ministro o sottosegretario, adottando,
anche  mediante  delega  dei  relativi  poteri, tutti i provvedimenti
occorrenti,  ivi  compresi  quelli  di assegnazione e conferimento di
incarichi  e  funzioni al personale dirigenziale diverso da quello di
cui all'art. 18 della legge.
  2.  Il  segretario  generale  predispone  il  progetto  di bilancio
annuale  e  pluriennale  di  previsione  e  il conto consuntivo della
presidenza  e  li  sottopone  all'approvazione del Presidente, con le
modalita'  stabilite dall'apposito decreto che disciplina l'autonomia
finanziaria  della presidenza e gli adempimenti in materia contabile.
Sul  progetto  di  bilancio,  il  presidente  acquisisce l'avviso dei
Ministri e dei Sottosegretari delegati.
  3.  Nei casi in cui una struttura della presidenza sia affidata, ai
sensi  dell'art. 21, comma 6, della legge, alla responsabilita' di un
Ministro  o  posta  alle dirette dipendenze di un sottosegretario, il
rapporto  tra  organo di indirizzo politico e poteri gestionali della
dirigenza  si  uniforma alla disciplina dettata dagli articoli 4 e 14
del  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per le strutture del
Segretariato, il segretario generale impartisce le direttive generali
per  l'azione  amministrativa  di cui al suddetto art. 14 e determina
gli   obiettivi   gestionali   tenendo  conto  delle  caratteristiche
peculiari  dell'attivita'  da  svolgere,  nonche',  per  le strutture
generali  individuate  come  uffici  di  diretta  collaborazione, del
carattere fiduciario del rapporto intrattenuto con il presidente.
  4.  I capi ed i reggenti delle strutture generali, investiti, anche
per   delega,  di  responsabilita'  gestionali,  possono  delegare  a
dirigenti parte dei propri poteri.
  5.  Nei casi di cui all'art. 18, comma 3, della legge, i capi delle
strutture   generali   o  i  loro  reggenti  conservano,  secondo  la
prescrizione  di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio
1994,  n.  293,  convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
1994,  n.  444,  le  attribuzioni connesse alla sicurezza sul lavoro,
nonche'    le   attribuzioni   esercitate   in   via   di   ordinaria
amministrazione  e, in particolare, quelle di carattere istruttorio e
quelle  attinenti  ad  atti vincolati, salva diversa disposizione del
segretario  generale e comunque per non piu' di quarantacinque giorni
dalla data di giuramento del nuovo Governo.
  6.   Quando   l'affidamento   di   una   struttura   generale  alla
responsabilita'  di un Ministro o sottosegretario viene a cessare per
causa  diversa  da  quella  di cui al comma 5, il segretario generale
propone  al  presidente,  entro  trenta  giorni,  la  conferma  o  la
sostituzione  del capo della struttura. Restano ferme, sino a diversa
disposizione  del  segretario generale, le deleghe attribuite al capo
della struttura e da questo ai dirigenti.