Art. 30.

Ufficio  di  segreteria  della  Conferenza  Stato-citta'  e autonomie
                               locali

  1.   L'ufficio   di  segreteria  della  Conferenza  Stato-citta'  e
autonomie  locali  espleta l'attivita' funzionalmente necessaria allo
svolgimento   delle   attribuzioni   della   conferenza   stessa,  in
particolare relative: agli adempimenti preliminari e conseguenti alle
riunioni  della conferenza, ivi compresa l'informazione relativa alle
determinazioni    assunte;    all'attivita'    istruttoria   connessa
all'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti alla conferenza
o   da   questa   svolti,   assicurando   il  necessario  raccordo  e
coordinamento  dei  competenti  uffici  dello Stato e delle autonomie
locali;  alle  attivita'  strumentali  al  raccordo,  alla  reciproca
informazione  ed  alla  collaborazione  tra  le amministrazioni dello
Stato  e  le  autonomie  locali.  L'ufficio  cura,  d'intesa  con  la
segreteria  della  Conferenza  Stato-regioni,  a  norma dell'art. 29,
comma  3,  l'attivita' istruttoria e di supporto per il funzionamento
della conferenza unificata.
  2. L'ufficio si articola in non piu' di due servizi.