Art. 32.

                  Ufficio per il controllo interno

  1.  L'ufficio  per il controllo interno, per il perseguimento degli
obiettivi  e  nelle  forme indicate dal decreto legislativo 30 luglio
1999,  n.  286,  esercita  l'attivita'  di  valutazione  e  controllo
strategico   al  fine  di  verificare  l'effettiva  attuazione  degli
obiettivi  contenuti  nelle  direttive  e  in altri atti di indirizzo
politico-amministrativo della presidenza e ne riferisce al segretario
generale,  per  quanto  attiene  al funzionamento delle strutture che
compongono  il  Segretariato  generale e ai Ministri e Sottosegretari
per le strutture affidate alla responsabilita' dei medesimi.
  2.  L'ufficio svolge la funzione di supporto per la valutazione dei
dirigenti secondo previsioni normative e contrattuali, in conformita'
dei  criteri  adottati  con  decreto del presidente del Consiglio dei
Ministri  del  20 febbraio  2002. Cura il coordinamento e l'indirizzo
metodologico  delle  attivita'  di  controllo  di gestione. L'ufficio
opera in posizione di autonomia funzionale.
  3.  Alla direzione dell'ufficio e' preposto un collegio composto da
tre  membri,  scelti dal presidente del Consiglio con proprio decreto
tra  i  dirigenti di prima fascia o equiparati, docenti universitari,
esperti  esterni  di  comprovata  professionalita'.  Con  il medesimo
decreto  e' nominato il presidente del collegio, che e' il capo della
struttura ai sensi dell'art. 18 della legge e dell'art. 2, comma 8.
  4.  L'ufficio  coordina  le  strutture  istituite, in attuazione di
quanto  previsto  dall'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n.  286,  dai dipartimenti ed uffici affidati alla responsabilita' di
Ministri  senza  portafoglio e di Sottosegretari di Stato, al fine di
assicurare l'omogeneita' dei criteri e delle metodologie in uso nella
presidenza del Consiglio dei Ministri.
  5.  L'ufficio si articola in non piu' di tre servizi e si avvale di
un dirigente con compiti di consulenza, studio e ricerca, nell'ambito
del  contingente  di  cui  all'art.  5,  comma  5, per lo sviluppo di
interventi   di   ottimizzazione   dei   processi   gestionali,   per
l'aggiornamento  delle  metodologie, per la realizzazione di progetti
di sperimentazione.