Art. 34.

                Dipartimento per la protezione civile

  1.  Il  dipartimento  per  la  protezione civile, nell'ambito degli
indirizzi  dettati dal presidente ovvero dal Ministro dell'interno da
lui   delegato,   esercita   le  funzioni  allo  stesso  dipartimento
attribuite  dal  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  9  novembre  2001, n. 401, e dalla
normativa in materia di protezione civile.
  2. Il dipartimento provvede inoltre a:
    a) organizzare e coordinare al proprio interno tutte le attivita'
gia' di competenza del Servizio sismico nazionale;
    b) garantire   il   supporto  alle  attivita'  della  commissione
nazionale  per  la  previsione  e  prevenzione dei grandi rischi, del
comitato  operativo  della  protezione  civile  nonche'  del comitato
paritetico  Stato-regioni-enti  locali di cui all'art. 5, comma 1 del
decreto-legge    7 settembre    2001,   n.   343,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
    c) curare  le attivita' concernenti il volontariato di protezione
civile;
    d) sviluppare  e  mantenere  relazioni  con  tutti  gli organismi
istituzionali  e  scientifici internazionali operanti nel campo della
protezione   civile,   partecipando   attivamente   a   progetti   di
collaborazione internazionale.
  3.  Il  dipartimento  si  articola in non piu' di otto uffici e non
piu'  di  quarantatre  servizi. Presso il dipartimento e' nominato un
vice  capo dipartimento. Il dipartimento si avvale di due consulenti,
dirigenti  generali  di prima fascia, per lo svolgimento di attivita'
di  studio  e  di  un  consigliere giuridico che operano alle dirette
dipendenze del capo del dipartimento.