Art. 34. Dipartimento per la protezione civile 1. Il dipartimento per la protezione civile, nell'ambito degli indirizzi dettati dal presidente ovvero dal Ministro dell'interno da lui delegato, esercita le funzioni allo stesso dipartimento attribuite dal decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, e dalla normativa in materia di protezione civile. 2. Il dipartimento provvede inoltre a: a) organizzare e coordinare al proprio interno tutte le attivita' gia' di competenza del Servizio sismico nazionale; b) garantire il supporto alle attivita' della commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi, del comitato operativo della protezione civile nonche' del comitato paritetico Stato-regioni-enti locali di cui all'art. 5, comma 1 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; c) curare le attivita' concernenti il volontariato di protezione civile; d) sviluppare e mantenere relazioni con tutti gli organismi istituzionali e scientifici internazionali operanti nel campo della protezione civile, partecipando attivamente a progetti di collaborazione internazionale. 3. Il dipartimento si articola in non piu' di otto uffici e non piu' di quarantatre servizi. Presso il dipartimento e' nominato un vice capo dipartimento. Il dipartimento si avvale di due consulenti, dirigenti generali di prima fascia, per lo svolgimento di attivita' di studio e di un consigliere giuridico che operano alle dirette dipendenze del capo del dipartimento.