Art. 35. Ufficio nazionale per il servizio civile 1. L'ufficio svolge i compiti previsti dalla legge 8 luglio 1998, n. 230, dalla legge 6 marzo 2001, n. 64, e dal decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, ed in particolare, cura l'organizzazione, l'attuazione e lo svolgimento del servizio civile nazionale, nonche' la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo, elaborando le direttive ed individuando gli obiettivi degli interventi per il servizio civile su scala nazionale. 2. L'ufficio si articola cosi' come stabilito dal decreto del presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 352.