Art. 35.

              Ufficio nazionale per il servizio civile

  1.  L'ufficio  svolge i compiti previsti dalla legge 8 luglio 1998,
n.  230, dalla legge 6 marzo 2001, n. 64, e dal decreto legislativo 5
aprile  2002,  n.  77,  ed  in  particolare,  cura  l'organizzazione,
l'attuazione  e lo svolgimento del servizio civile nazionale, nonche'
la  programmazione,  l'indirizzo,  il  coordinamento ed il controllo,
elaborando   le   direttive   ed  individuando  gli  obiettivi  degli
interventi per il servizio civile su scala nazionale.
  2.  L'ufficio  si  articola  cosi'  come  stabilito dal decreto del
presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 352.