Art. 36.

          Dipartimento nazionale per le politiche antidroga

  1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri opera la
struttura  di  missione  denominata  "Dipartimento  nazionale  per le
politiche  antidroga", di cui ai decreti del presidente del Consiglio
dei  Ministri  15 novembre 2001 e 15 febbraio 2002, con il compito di
assicurare  il  necessario  supporto  amministrativo alla funzione di
indirizzo e coordinamento del comitato nazionale di coordinamento per
l'azione  antidroga  e  in  particolare  del  presidente, il quale lo
presiede.  La struttura, ferme restando le competenze attribuite alle
altre amministrazioni statali in materia di contrasto alla droga e di
recupero  delle  persone  dedite  all'uso  di sostanze stupefacenti o
psicotrope,  ha  il  compito  di  effettuare le attivita' istruttorie
necessarie   ai   fini  dell'esercizio  del  potere  di  indirizzo  e
coordinamento  del  Governo;  di  predisporre,  in applicazione degli
indirizzi  generali del Governo, un piano triennale di contrasto alla
diffusione  del  fenomeno  della  droga, nonche' ulteriori proposte e
piani  operativi;  di acquisire, per il tramite delle amministrazioni
competenti,  ed  elaborare  adeguate statistiche su tutti gli aspetti
del  fenomeno  della  tossicodipendenza;  di  predisporre proposte di
revisione  della  vigente  legislazione  in  materia da sottoporre al
comitato  nazionale  di  coordinamento  per  l'azione  antidroga;  di
verificare  il  rispetto,  da parte dei Ministeri interessati e degli
altri  soggetti  pubblici  e  privati  operanti  nel  settore,  delle
linee-guida  e  degli  obiettivi  previsti  dal Piano nonche' da ogni
ulteriore  provvedimento  del  Governo  in  materia  di  recupero dei
tossicodipendenti, sia per l'utilizzazione delle risorse finanziarie,
sia per l'attuazione degli interventi.
  2.  Alla  struttura  di  missione,  che  e'  posta funzionalmente a
supporto   del   commissario   straordinario   del   Governo  per  il
coordinamento  delle  politiche  antidroga,  puo'  essere preposto un
responsabile ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 18 della legge.
  3.  La  struttura  di  missione  si  avvale  di  quattro  unita' di
personale  con  qualifica  dirigenziale  con  funzioni di consulenza,
collaborazione  e  studio,  nonche'  di  esperti  nominati  ai  sensi
dell'art. 9 del decreto legislativo.