Art. 36. Dipartimento nazionale per le politiche antidroga 1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri opera la struttura di missione denominata "Dipartimento nazionale per le politiche antidroga", di cui ai decreti del presidente del Consiglio dei Ministri 15 novembre 2001 e 15 febbraio 2002, con il compito di assicurare il necessario supporto amministrativo alla funzione di indirizzo e coordinamento del comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga e in particolare del presidente, il quale lo presiede. La struttura, ferme restando le competenze attribuite alle altre amministrazioni statali in materia di contrasto alla droga e di recupero delle persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, ha il compito di effettuare le attivita' istruttorie necessarie ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e coordinamento del Governo; di predisporre, in applicazione degli indirizzi generali del Governo, un piano triennale di contrasto alla diffusione del fenomeno della droga, nonche' ulteriori proposte e piani operativi; di acquisire, per il tramite delle amministrazioni competenti, ed elaborare adeguate statistiche su tutti gli aspetti del fenomeno della tossicodipendenza; di predisporre proposte di revisione della vigente legislazione in materia da sottoporre al comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga; di verificare il rispetto, da parte dei Ministeri interessati e degli altri soggetti pubblici e privati operanti nel settore, delle linee-guida e degli obiettivi previsti dal Piano nonche' da ogni ulteriore provvedimento del Governo in materia di recupero dei tossicodipendenti, sia per l'utilizzazione delle risorse finanziarie, sia per l'attuazione degli interventi. 2. Alla struttura di missione, che e' posta funzionalmente a supporto del commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle politiche antidroga, puo' essere preposto un responsabile ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 18 della legge. 3. La struttura di missione si avvale di quattro unita' di personale con qualifica dirigenziale con funzioni di consulenza, collaborazione e studio, nonche' di esperti nominati ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo.