Art. 4. Organizzazione degli uffici 1. Nei limiti determinati dal presente decreto, l'organizzazione interna delle strutture che compongono il Segretariato generale, ivi comprese quelle che abbiano cessato di essere affidate a Ministri o Sottosegretari, puo' essere modificata con provvedimento del segretario generale. Entro i limiti stessi, alle modifiche dell'organizzazione interna delle strutture affidate alla responsabilita' di Ministri o Sottosegretari provvedono, parimenti, i Ministri o Sottosegretari interessati. 2. Per le attribuzioni che implicano l'azione unitaria di piu' strutture, il segretario generale puo' istituire, sentiti i capi delle strutture generali interessate e previo assenso delle autorita' politiche, ove si tratti di strutture affidate alla responsabilita' di Ministri o poste alle dipendenze di Sottosegretari, strutture di coordinamento interdipartimentali. Il provvedimento del segretario generale indica il coordinatore della struttura, il livello dell'incarico, anche ai fini della graduazione delle inerenti responsabilita'.