Art. 4.

                     Organizzazione degli uffici

  1.  Nei  limiti  determinati dal presente decreto, l'organizzazione
interna  delle strutture che compongono il Segretariato generale, ivi
comprese  quelle  che abbiano cessato di essere affidate a Ministri o
Sottosegretari,   puo'   essere   modificata  con  provvedimento  del
segretario   generale.   Entro   i   limiti  stessi,  alle  modifiche
dell'organizzazione    interna    delle   strutture   affidate   alla
responsabilita' di Ministri o Sottosegretari provvedono, parimenti, i
Ministri o Sottosegretari interessati.
  2.  Per  le  attribuzioni  che  implicano l'azione unitaria di piu'
strutture,  il  segretario  generale  puo'  istituire, sentiti i capi
delle strutture generali interessate e previo assenso delle autorita'
politiche,  ove  si tratti di strutture affidate alla responsabilita'
di  Ministri  o poste alle dipendenze di Sottosegretari, strutture di
coordinamento  interdipartimentali.  Il  provvedimento del segretario
generale   indica   il   coordinatore  della  struttura,  il  livello
dell'incarico,   anche  ai  fini  della  graduazione  delle  inerenti
responsabilita'.