Art. 5. Poteri gestionali 1. Il vice segretario generale coadiuva il segretario generale ed esercita le funzioni da questo a lui delegate. Nel caso di piu' vice segretari generali, uno di essi e' delegato dal segretario generale a svolgerne le funzioni in caso di assenza o impedimento. In assenza di vice segretari generali, il segretario generale puo' attribuire funzioni vicarie ad uno o piu' dirigenti di prima fascia o equiparati. 2. I capi dei dipartimenti della presidenza sono nominati ai sensi dell'art. 18 della legge. Alla preposizione di dirigenti agli uffici autonomi equiparati a dipartimenti, agli uffici o servizi si provvede, sulla base dei criteri generali eventualmente fissati dal presidente, per le strutture affidate alla responsabilita' di Ministri o Sottosegretari ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, per le strutture generali che compongono il Segretariato generale, con provvedimenti del segretario generale. Il segretario generale puo' delegare ai capi delle strutture generali l'assegnazione di funzioni dirigenziali di livello non generale e l'attribuzione agli stessi di poteri gestionali. Con le modalita' suindicate, i Ministri e Sottosegretari delegati, nonche', per quanto di competenza, il segretario generale provvedono al conferimento degli incarichi dirigenziali per attivita' di studio e consulenza, o comunque diverse dalla direzione di uffici. Alla assegnazione alle strutture della presidenza del personale non dirigenziale provvede il segretario generale. 3. Nelle strutture generali della presidenza, le funzioni vicarie, per i casi di assenza o impedimento del responsabile, sono attribuite con provvedimento del Ministro o sottosegretario competente, ovvero del segretario generale, su proposta del capo delle strutture stesse. In mancanza di tale provvedimento, le funzioni sono svolte dal dirigente con maggiore anzianita' nella qualifica tra quelli in servizio presso la struttura interessata. 4. Per l'esame di particolari questioni, i capi delle strutture generali possono affidare incarichi specifici a singoli dirigenti o funzionari ovvero istituire gruppi di lavoro, nominandone il responsabile. 5. Nell'ambito dell'organizzazione amministrativa della presidenza, le funzioni dirigenziali sono quelle di direzione, ivi comprese quelle vicarie di cui all'art. 12, comma 9, del decreto legislativo, di coordinamento, di indirizzo, di studio, ricerca, verifica e controllo. Ferme restando la struttura e la composizione dell'Ispettorato per la funzione pubblica, e' stabilito in dieci ulteriori unita' il numero massimo dei dirigenti di prima fascia e in quattordici ulteriori unita' il numero massimo dei dirigenti di seconda fascia utilizzabili dalla presidenza, presso le strutture di volta in volta individuate dal presidente, per funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca, o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, a norma dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ove, per far fronte a specifiche esigenze si renda necessario assegnare funzioni di studio e di ricerca a dirigenti di prima e seconda fascia in numero eccedente i limiti rispettivamente di 10 e 14 unita', sara' reso indisponibile un pari numero di incarichi di funzione dirigenziale di direzione per i quali sia prevista una retribuzione equivalente o superiore. Resta fermo quanto previsto dall'art. 7, comma 1, secondo periodo, del decreto del presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520.