Art. 5.

                          Poteri gestionali

  1.  Il  vice segretario generale coadiuva il segretario generale ed
esercita  le funzioni da questo a lui delegate. Nel caso di piu' vice
segretari generali, uno di essi e' delegato dal segretario generale a
svolgerne le funzioni in caso di assenza o impedimento. In assenza di
vice  segretari  generali,  il  segretario  generale  puo' attribuire
funzioni   vicarie  ad  uno  o  piu'  dirigenti  di  prima  fascia  o
equiparati.
  2.  I capi dei dipartimenti della presidenza sono nominati ai sensi
dell'art.  18 della legge. Alla preposizione di dirigenti agli uffici
autonomi   equiparati  a  dipartimenti,  agli  uffici  o  servizi  si
provvede,  sulla  base dei criteri generali eventualmente fissati dal
presidente,   per  le  strutture  affidate  alla  responsabilita'  di
Ministri   o   Sottosegretari  ai  sensi  dell'art.  19  del  decreto
legislativo  30  marzo 2001, n. 165, e, per le strutture generali che
compongono il Segretariato generale, con provvedimenti del segretario
generale.   Il  segretario  generale  puo'  delegare  ai  capi  delle
strutture generali l'assegnazione di funzioni dirigenziali di livello
non  generale  e l'attribuzione agli stessi di poteri gestionali. Con
le  modalita'  suindicate,  i  Ministri  e  Sottosegretari  delegati,
nonche',  per quanto di competenza, il segretario generale provvedono
al  conferimento degli incarichi dirigenziali per attivita' di studio
e  consulenza,  o  comunque  diverse  dalla direzione di uffici. Alla
assegnazione  alle  strutture  della  presidenza  del  personale  non
dirigenziale provvede il segretario generale.
  3.  Nelle strutture generali della presidenza, le funzioni vicarie,
per i casi di assenza o impedimento del responsabile, sono attribuite
con  provvedimento  del Ministro o sottosegretario competente, ovvero
del segretario generale, su proposta del capo delle strutture stesse.
In  mancanza  di  tale  provvedimento,  le  funzioni  sono svolte dal
dirigente  con  maggiore  anzianita'  nella  qualifica  tra quelli in
servizio presso la struttura interessata.
  4.  Per  l'esame  di  particolari questioni, i capi delle strutture
generali  possono  affidare incarichi specifici a singoli dirigenti o
funzionari   ovvero   istituire  gruppi  di  lavoro,  nominandone  il
responsabile.
  5. Nell'ambito dell'organizzazione amministrativa della presidenza,
le  funzioni  dirigenziali  sono  quelle  di  direzione, ivi comprese
quelle  vicarie di cui all'art. 12, comma 9, del decreto legislativo,
di  coordinamento,  di  indirizzo,  di  studio,  ricerca,  verifica e
controllo.   Ferme   restando   la   struttura   e   la  composizione
dell'Ispettorato  per  la  funzione  pubblica,  e' stabilito in dieci
ulteriori unita' il numero massimo dei dirigenti di prima fascia e in
quattordici  ulteriori  unita'  il  numero  massimo  dei dirigenti di
seconda  fascia utilizzabili dalla presidenza, presso le strutture di
volta in volta individuate dal presidente, per funzioni ispettive, di
consulenza,  studio  e  ricerca, o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento,  a  norma  dell'art.  19,  comma  10,  del  decreto
legislativo  30  marzo 2001, n. 165. Ove, per far fronte a specifiche
esigenze  si  renda  necessario  assegnare  funzioni  di  studio e di
ricerca  a  dirigenti di prima e seconda fascia in numero eccedente i
limiti rispettivamente di 10 e 14 unita', sara' reso indisponibile un
pari  numero di incarichi di funzione dirigenziale di direzione per i
quali  sia  prevista  una retribuzione equivalente o superiore. Resta
fermo  quanto  previsto  dall'art.  7,  comma 1, secondo periodo, del
decreto del presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520.