Art. 6.

   Uffici di diretta collaborazione dei Ministri e Sottosegretari

  1. I Ministri senza portafoglio, il sottosegretario alla presidenza
e  i  Sottosegretari  presso  la presidenza si avvalgono di uffici di
diretta   collaborazione.   La   composizione   di  detti  uffici  e'
disciplinata  dal presente articolo. All'adozione di una composizione
diversa  da  quest'ultima  si  provvede,  nei limiti delle risorse di
bilancio,  con  decreti  del  presidente,  su proposta del Ministro o
sottosegretario  interessato,  ai  sensi  dell'art.  7,  comma 7, del
decreto  legislativo. Detti decreti cessano di avere efficacia con la
cessazione dell'incarico di Governo.
  2.  Ai  sensi  e  per  gli effetti di cui al comma 1, gli uffici di
diretta  collaborazione  dei  Ministri  senza  portafoglio  hanno  la
seguente composizione:
    a) ufficio di gabinetto;
    b) settore legislativo;
    c) segreteria particolare;
    d) ufficio stampa.
  3.  Il  Capo  di  gabinetto  coordina  il complesso degli uffici di
diretta  collaborazione  del  Ministro  ed  e'  nominato dal Ministro
stesso  tra  i  magistrati,  gli  avvocati dello Stato, i consiglieri
parlamentari,  i dirigenti di prima fascia dello Stato ed equiparati,
i  professori universitari di ruolo o fuori ruolo in servizio, ovvero
tra  esperti,  appartenenti  ad altre categorie o anche estranei alla
pubblica  amministrazione,  dotati  di  elevata  professionalita'. Il
Ministro  puo'  avvalersi di tre consiglieri giuridici, uno dei quali
preposto  al  settore  legislativo,  scelti  tra  persone  di elevata
professionalita'.  L'ufficio di gabinetto si avvale di tre dipendenti
appartenenti all'area funzionale C, o livello equiparato, e da cinque
dipendenti  appartenenti all'area funzionale B, o livello equiparato,
tratti  dalle  categorie  indicate dall'art. 14, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Un terzo del personale puo' essere
scelto tra estranei alla pubblica amministrazione.
  4.  Il  settore legislativo opera in collegamento funzionale con il
dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della presidenza.
Al  settore  e'  preposto  un  consigliere  giuridico,  designato dal
Ministro.   Il  settore  legislativo  si  avvale  di  due  dipendenti
appartenenti  all'area  funzionale C, o livello equiparato, e quattro
dipendenti  appartenenti all'area funzionale B, o livello equiparato,
tratti  dalle  categorie  indicate al comma 3. Un terzo del personale
puo' essere scelto tra estranei alla pubblica amministrazione.
  5.   Alla   segreteria   particolare   e'  preposto  il  segretario
particolare.  La  segreteria si avvale di sei dipendenti appartenenti
all'area  funzionale  B, o livello equiparato, tratti dalle categorie
indicate  dall'art.  14,  comma  2,  del decreto legislativo 30 marzo
2001,  n. 165. Un terzo del personale puo' essere scelto tra estranei
alla pubblica amministrazione.
  6.  All'ufficio  stampa  puo'  essere preposto un estraneo iscritto
all'albo  dei  giornalisti.  Gli  uffici  stampa  dei  Ministri senza
portafoglio operano in collegamento funzionale con l'ufficio stampa e
del portavoce del presidente.
  7.  Ai  sensi  e  per  gli effetti di cui al comma 1, gli uffici di
diretta  collaborazione  del  sottosegretario  alla  presidenza e dei
Sottosegretari  presso  la presidenza con delega di funzioni da parte
del  presidente  consistono nella segreteria particolare, organizzata
secondo  modalita'  analoghe  a  quelle  di  cui  al comma 5, e nella
segreteria  tecnica,  coordinata  da  un dirigente di prima o seconda
fascia,  o  equiparato, ed alla quale sono addetti quattro dipendenti
dell'area B, o livello equiparato. Un terzo del personale puo' essere
scelto tra estranei alla pubblica amministrazione. Il sottosegretario
puo'  attribuire al capo della segreteria particolare o al capo della
segreteria tecnica il compito di coordinare il complesso degli uffici
di diretta collaborazione.
  8.  I  Sottosegretari  presso  la presidenza con delega da parte di
Ministri   senza   portafoglio   si   avvalgono   di  una  segreteria
particolare.