Art. 9.

            Dipartimento per i rapporti con il Parlamento

  1. Il dipartimento per i rapporti con il Parlamento e' la struttura
di  supporto  che opera nell'area funzionale dei rapporti del Governo
con   il   Parlamento.   Esso   cura   gli  adempimenti  riguardanti:
l'informazione  sull'andamento  dei  lavori parlamentari; l'azione di
coordinamento  circa la presenza in Parlamento dei rappresentanti del
Governo; la partecipazione del Governo alla programmazione dei lavori
parlamentari;  la  presentazione alle Camere dei disegni di legge; la
presentazione  di emendamenti governativi, l'espressione unitaria del
parere   del   Governo   sugli   emendamenti   parlamentari,  nonche'
sull'assegnazione  di  progetti  di  legge  alla  sede legislativa; i
rapporti  con  i gruppi parlamentari e gli altri organi delle Camere;
gli atti di sindacato ispettivo parlamentare; l'istruttoria circa gli
atti  di  sindacato  ispettivi rivolti al presidente o al Governo nel
suo  complesso;  la  verifica  degli  impegni  assunti dal Governo in
Parlamento; la trasmissione alle Camere di relazioni, dati, schemi di
atti  normativi  e  proposte di nomine governative ai fini del parere
parlamentare.
  2. Il dipartimento si articola in non piu' di tre uffici e non piu'
di otto servizi.