Art. 6. 1. I contributi saranno erogati in due quote sulla base della seguente procedura: la prima quota, pari al 40 per cento, sara' erogata a seguito della stipula dell'apposita convenzione; la seconda quota, pari al 60 per cento, sara' erogata a seguito della presentazione dei risultati conclusivi dello studio o ricerca e del rendiconto generale delle spese sostenute, sentito il parere del Comitato tecnico-scientifico sulla rispondenza dei risultati agli obiettivi prefissati nel programma, sulla congruita' delle spese sostenute in relazione all'attivita' svolta e ai risultati conseguiti, e previa acquisizione e verifica di regolarita', da parte degli uffici centrali o periferici di questo Ministero, della documentazione giustificativa di spesa o degli eventuali impegni di spesa relativa alla totalita' del contributo concesso nonche' alla parte del costo rimasto a carico del beneficiario. 2. Le erogazioni di cui al comma precedente saranno assoggettate alla ritenuta di acconto del 10 per cento a titolo IRPEF se corrisposte a persone fisiche e del 4 per cento a titolo IRPEG se corrisposte a persone giuridiche, sulla base delle disposizioni di cui alla legge 3 novembre 1982, n. 835, e dell'art. 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.