Art. 6.

  1.  I  contributi  saranno  erogati  in  due quote sulla base della
seguente procedura:
    la  prima  quota,  pari  al 40 per cento, sara' erogata a seguito
della stipula dell'apposita convenzione;
    la  seconda  quota, pari al 60 per cento, sara' erogata a seguito
della presentazione dei risultati conclusivi dello studio o ricerca e
del  rendiconto generale delle spese sostenute, sentito il parere del
Comitato  tecnico-scientifico  sulla  rispondenza  dei risultati agli
obiettivi  prefissati  nel  programma,  sulla  congruita' delle spese
sostenute   in   relazione   all'attivita'   svolta  e  ai  risultati
conseguiti, e previa acquisizione e verifica di regolarita', da parte
degli  uffici  centrali  o  periferici  di  questo  Ministero,  della
documentazione  giustificativa  di spesa o degli eventuali impegni di
spesa  relativa  alla  totalita' del contributo concesso nonche' alla
parte del costo rimasto a carico del beneficiario.
  2.  Le  erogazioni  di cui al comma precedente saranno assoggettate
alla  ritenuta  di  acconto  del  10  per  cento  a  titolo  IRPEF se
corrisposte  a  persone  fisiche  e del 4 per cento a titolo IRPEG se
corrisposte  a  persone  giuridiche, sulla base delle disposizioni di
cui  alla  legge  3 novembre  1982,  n.  835, e dell'art. 28, secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600.