Art. 2. Gestione del finanziamento 1. Il Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per le politiche del personale e gli affari generali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' utilizzare le risorse di cui all'art. 1 fino ad una quota del 2 per cento, per attivita' di coordinamento, di assistenza tecnica e monitoraggio, di valutazione e di ricerca, connesse all'attuazione dei programmi. 2. Per i comuni promotori dei programmi che ricadono nelle aree appartenenti alle regioni dell'obiettivo 1, il finanziamento concesso, pari al massimo a lire 9,8 miliardi (5,06 Meuro), deve costituire non piu' del 70 per cento del costo totale del programma; le restanti risorse necessarie per la realizzazione del programma sono reperite sia con finanziamenti pubblici (regionali, comunali o di altri enti pubblici territoriali) che privati. 3. Per i comuni promotori dei programmi che ricadono nelle aree fuori dalle regioni dell'obiettivo 1, il finanziamento concesso, pari al massimo a lire 9,8 miliardi (5,06 Meuro), deve costituire non piu' del 50 per cento del costo totale del programma; le restanti risorse sono reperite sia con finanziamenti pubblici (regionali, comunali o di altri enti pubblici territoriali) che privati.