Art. 2.
                     Gestione del finanziamento

  1.   Il  Dipartimento  per  il  coordinamento  dello  sviluppo  del
territorio,  per le politiche del personale e gli affari generali del
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti puo' utilizzare le
risorse  di  cui  all'art.  1  fino ad una quota del 2 per cento, per
attivita'  di coordinamento, di assistenza tecnica e monitoraggio, di
valutazione e di ricerca, connesse all'attuazione dei programmi.
  2.  Per  i  comuni  promotori dei programmi che ricadono nelle aree
appartenenti   alle   regioni   dell'obiettivo 1,   il  finanziamento
concesso,  pari  al  massimo  a  lire 9,8 miliardi (5,06 Meuro), deve
costituire  non piu' del 70 per cento del costo totale del programma;
le  restanti  risorse  necessarie  per la realizzazione del programma
sono  reperite  sia con finanziamenti pubblici (regionali, comunali o
di altri enti pubblici territoriali) che privati.
  3.  Per  i  comuni  promotori dei programmi che ricadono nelle aree
fuori dalle regioni dell'obiettivo 1, il finanziamento concesso, pari
al massimo a lire 9,8 miliardi (5,06 Meuro), deve costituire non piu'
del  50 per cento del costo totale del programma; le restanti risorse
sono  reperite  sia con finanziamenti pubblici (regionali, comunali o
di altri enti pubblici territoriali) che privati.