Art. 4. Formazione del programma stralcio 1. Ai fini dell'utilizzazione delle risorse di cui all'art. l, i comuni, nell'ambito dei programmi presentati in attuazione del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 19 luglio 2000, di seguito denominati "programmi iniziali", individuano un insieme di azioni e di risorse, che ne costituiscano uno stralcio significativo e che mantengano, per quanto possibile, inalterato l'obiettivo generale del programma ed il livello d'integrazione tra le diverse tipologie di azioni. I programmi cosi' individuati sono di seguito denominati "programmi stralcio". 2. I programmi stralcio sono finanziati con le disponibilita' di cui al comma 1 dell'art. 1 del presente decreto e dal cofinanziamento locale di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 2. 3. Le risorse private presenti nel programma stralcio dovranno avere, rispetto ai costi complessivi individuati, una percentuale pari almeno a quella prevista nella sezione 3.12 colonna 17 dell'allegato A, del programma presentato ai sensi del decreto del Ministero dei lavori pubblici del 19 luglio 2000. 4. I comuni individuano, ai fini dell'attuazione del programma iniziale e della concentrazione delle risorse, azioni in esso ricomprese e non inserite nel programma stralcio e ne propongono la relativa spesa a valere sui fondi strutturali 2000-2006, ovvero su altri fondi, con istanza da inoltrare alle regioni le quali valuteranno la compatibilita' delle suddette proposte con i criteri di selezione dei rispettivi complementi di programmazione. Le suddette azioni sono indicate nell'apposita documentazione, definita "di completamento", del programma stralcio di cui al comma 1. 5. I comuni predispongono i nuovi quadri finanziari e destinano una quota non superiore al 5 per cento delle spese previste per la realizzazione del programma stralcio, all'attivita' di assistenza tecnica, di monitoraggio e di valutazione del programma. 6. Qualora nel programma iniziale siano ricomprese azioni non dotate di copertura finanziaria, i comuni formulano, nella documentazione di completamento del programma stralcio, proposte finalizzate alla copertura integrale del programma iniziale, individuandone, altresi', un'idonea tempistica.