Art. 4.
                  Formazione del programma stralcio

  1.  Ai  fini  dell'utilizzazione delle risorse di cui all'art. l, i
comuni,  nell'ambito  dei  programmi  presentati  in  attuazione  del
decreto  del  Ministro  dei  lavori  pubblici  del 19 luglio 2000, di
seguito  denominati  "programmi  iniziali", individuano un insieme di
azioni  e di risorse, che ne costituiscano uno stralcio significativo
e  che  mantengano,  per  quanto  possibile,  inalterato  l'obiettivo
generale  del  programma  ed il livello d'integrazione tra le diverse
tipologie  di  azioni.  I programmi cosi' individuati sono di seguito
denominati "programmi stralcio".
  2.  I  programmi  stralcio sono finanziati con le disponibilita' di
cui al comma 1 dell'art. 1 del presente decreto e dal cofinanziamento
locale di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 2.
  3.  Le  risorse  private  presenti  nel programma stralcio dovranno
avere,  rispetto  ai  costi  complessivi individuati, una percentuale
pari   almeno  a  quella  prevista  nella  sezione  3.12  colonna  17
dell'allegato  A,  del  programma presentato ai sensi del decreto del
Ministero dei lavori pubblici del 19 luglio 2000.
  4.  I  comuni  individuano,  ai  fini dell'attuazione del programma
iniziale  e  della  concentrazione  delle  risorse,  azioni  in  esso
ricomprese  e  non inserite nel programma stralcio e ne propongono la
relativa  spesa  a  valere sui fondi strutturali 2000-2006, ovvero su
altri   fondi,  con  istanza  da  inoltrare  alle  regioni  le  quali
valuteranno  la  compatibilita' delle suddette proposte con i criteri
di   selezione  dei  rispettivi  complementi  di  programmazione.  Le
suddette  azioni sono indicate nell'apposita documentazione, definita
"di completamento", del programma stralcio di cui al comma 1.
  5. I comuni predispongono i nuovi quadri finanziari e destinano una
quota  non  superiore  al  5  per  cento  delle spese previste per la
realizzazione  del  programma  stralcio,  all'attivita' di assistenza
tecnica, di monitoraggio e di valutazione del programma.
  6.  Qualora  nel  programma  iniziale  siano  ricomprese azioni non
dotate   di   copertura   finanziaria,   i  comuni  formulano,  nella
documentazione  di  completamento  del  programma  stralcio, proposte
finalizzate   alla   copertura   integrale  del  programma  iniziale,
individuandone, altresi', un'idonea tempistica.