Art. 5. Approvazione 1. I programmi stralcio sono trasmessi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per le politiche del personale e gli affari generali, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. I programmi sono approvati, entro i successivi quarantacinque giorni, con provvedimento del Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per le politiche del personale e gli affari generali, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. 3. I comuni, d'intesa con le regioni, possono chiedere al Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per le politiche del personale e gli affari generali di attivare un tavolo di concertazione per: l'approvazione delle azioni e dei quadri finanziari di spesa inseriti nel documento di completamento previsto all'art. 4, comma 4, al fine di unificare le modalita' ed accelerare i tempi di approvazione; la sottoscrizione degli accordi di programma di cui all'art. 34 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2000, qualora necessari per determinare gli effetti di variazione urbanistica di cui al citato art. 34, per le opere comprese nel programma. 4. Con decreto del capo del Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per le politiche del personale e gli affari generali sono emanate le direttive per la costituzione ed il funzionamento del tavolo di concertazione.