Art. 5.
                            Approvazione

  1.   I   programmi  stralcio  sono  trasmessi  al  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  Dipartimento per il coordinamento
dello  sviluppo  del territorio, per le politiche del personale e gli
affari generali, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  2.  I  programmi  sono approvati, entro i successivi quarantacinque
giorni, con provvedimento del Dipartimento per il coordinamento dello
sviluppo  del territorio, per le politiche del personale e gli affari
generali, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
  3.   I  comuni,  d'intesa  con  le  regioni,  possono  chiedere  al
Dipartimento  per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per
le  politiche  del  personale  e  gli  affari generali di attivare un
tavolo di concertazione per:
    l'approvazione  delle  azioni  e  dei  quadri finanziari di spesa
inseriti nel documento di completamento previsto all'art. 4, comma 4,
al   fine  di  unificare  le  modalita'  ed  accelerare  i  tempi  di
approvazione;
    la  sottoscrizione  degli accordi di programma di cui all'art. 34
del  decreto  legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  227 del 28 settembre 2000, qualora necessari
per  determinare  gli  effetti  di  variazione  urbanistica di cui al
citato art. 34, per le opere comprese nel programma.
  4. Con decreto del capo del Dipartimento per il coordinamento dello
sviluppo  del territorio, per le politiche del personale e gli affari
generali  sono  emanate  le  direttive  per  la  costituzione  ed  il
funzionamento del tavolo di concertazione.