Art. 6. Documentazione 1. La documentazione relativa ai programmi stralcio di cui all'art. 4 e' predisposta sulla base di quella trasmessa in attuazione del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 19 luglio 2000 e contiene gli elementi significativi che hanno determinato la formazione del programma medesimo ai fini dell'attivazione dei fondi di cui all'art. 1 2. In particolare, la documentazione e' cosi' costituita: a) relazione descrittiva contenente: la strategia e gli assi prioritari individuati nel programma stralcio per lo sviluppo sostenibile dell'area oggetto del programma (priorita', obiettivi specifici e quantificati, risultati previsti), comparati con quelli del programma iniziale; i risultati che si prevede di raggiungere con il programma stralcio; gli estremi degli atti che comprovano l'impegno assunto dai diversi soggetti, pubblici e privati, coinvolti nella realizzazione delle azioni individuate nel programma stralcio; le misure e le azioni previste per la realizzazione del programma stralcio e la relativa quantificazione; le azioni previste per la pubblicita' e la diffusione del programma stralcio, volte ad ottimizzarne la visibilita', con l'indicazione delle modalita' operative e della strumentazione destinata alla diffusione e riproducibilita' dell'esperienza proposta attraverso l'attuazione del programma (meccanismi di consolidamento dell'innovazione e delle buone pratiche, scambi strutturali di esperienze); la struttura organizzativa preposta alla gestione del programma stralcio, se prevista; l'indicazione dell'eventuale struttura di assistenza tecnica; b) il piano finanziario, predisposto secondo quanto previsto al precedente art. 2; c) la cartografia, con l'individuazione dell'area interessata dal programma stralcio e la localizzazione dei principali interventi in esso previsti; d) il cronoprogramma; e) il modello allegato A compilato in ogni sua parte, su supporto cartaceo e su supporto informatico. 3. La documentazione di cui al comma 2 e' contenuta in non piu' di quindici cartelle, corredate di una tavola di cartografia e del modello allegato A, ordinata secondo le lettere ed i sottopunti di cui al medesimo comma 2. 4. La documentazione di completamento prevista all'art. 4, commi 4 e 6, e' predisposta in analogia alle indicazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.