Art. 6.
                           Documentazione

  1. La documentazione relativa ai programmi stralcio di cui all'art.
4  e'  predisposta  sulla  base di quella trasmessa in attuazione del
decreto  del  Ministro  dei  lavori  pubblici  del  19  luglio 2000 e
contiene   gli   elementi  significativi  che  hanno  determinato  la
formazione  del programma medesimo ai fini dell'attivazione dei fondi
di cui all'art. 1
  2. In particolare, la documentazione e' cosi' costituita:
    a) relazione descrittiva contenente:
      la  strategia  e  gli assi prioritari individuati nel programma
stralcio  per lo sviluppo sostenibile dell'area oggetto del programma
(priorita',  obiettivi specifici e quantificati, risultati previsti),
comparati con quelli del programma iniziale;
      i  risultati  che  si  prevede  di raggiungere con il programma
stralcio;
      gli  estremi  degli  atti  che comprovano l'impegno assunto dai
diversi  soggetti,  pubblici e privati, coinvolti nella realizzazione
delle azioni individuate nel programma stralcio;
      le  misure  e  le  azioni  previste  per  la  realizzazione del
programma stralcio e la relativa quantificazione;
      le  azioni  previste  per  la  pubblicita'  e la diffusione del
programma   stralcio,  volte  ad  ottimizzarne  la  visibilita',  con
l'indicazione   delle  modalita'  operative  e  della  strumentazione
destinata alla diffusione e riproducibilita' dell'esperienza proposta
attraverso  l'attuazione  del programma (meccanismi di consolidamento
dell'innovazione  e  delle  buone  pratiche,  scambi  strutturali  di
esperienze);
      la struttura organizzativa preposta alla gestione del programma
stralcio, se prevista;
      l'indicazione dell'eventuale struttura di assistenza tecnica;
    b) il  piano  finanziario, predisposto secondo quanto previsto al
precedente art. 2;
    c) la cartografia, con l'individuazione dell'area interessata dal
programma  stralcio  e la localizzazione dei principali interventi in
esso previsti;
    d) il cronoprogramma;
    e) il modello allegato A compilato in ogni sua parte, su supporto
cartaceo e su supporto informatico.
  3.  La documentazione di cui al comma 2 e' contenuta in non piu' di
quindici  cartelle,  corredate  di  una  tavola  di cartografia e del
modello  allegato  A,  ordinata secondo le lettere ed i sottopunti di
cui al medesimo comma 2.
  4. La  documentazione di completamento prevista all'art. 4, commi 4
e  6, e' predisposta in analogia alle indicazioni di cui ai commi 2 e
3 del presente articolo.