Art. 7. Attuazione 1. Nei tre mesi successivi all'approvazione dei programmi stralcio, il capo del Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per le politiche del personale e gli affari generali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sottoscrive l'accordo di programma con il sindaco del comune promotore. L'accordo di programma e' inoltre sottoscritto da tutti gli enti pubblici e territoriali che conferiscono risorse finanziarie al programma. Al medesimo accordo sono allegate le convenzioni che regolano i contratti tra il comune promotore e i soggetti privati che conferiscono risorse al programma. 2. A seguito dell'approvazione di cui al comma 2 dell'art. 5, il Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per le politiche del personale e gli affari generali procede all'impegno dei fondi sull'apposito capitolo. 3. Per garantire un'efficace azione di coordinamento, i dati di monitoraggio e valutazione dei programmi confluiscono al tavolo permanente previsto all'art. 4 del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 19 luglio 2000. 4. Al fine di garantire, controllare e accelerare le procedure per l'attuazione dei programmi, su richiesta del soggetto promotore, puo' essere attivato il tavolo di concertazione di cui all'art. 5.