Art. 7.
                             Attuazione

  1. Nei tre mesi successivi all'approvazione dei programmi stralcio,
il  capo  del  Dipartimento  per  il coordinamento dello sviluppo del
territorio,  per le politiche del personale e gli affari generali del
Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti sottoscrive l'accordo
di  programma  con  il  sindaco  del  comune  promotore. L'accordo di
programma  e'  inoltre  sottoscritto  da  tutti  gli  enti pubblici e
territoriali  che  conferiscono  risorse finanziarie al programma. Al
medesimo   accordo  sono  allegate  le  convenzioni  che  regolano  i
contratti   tra   il  comune  promotore  e  i  soggetti  privati  che
conferiscono risorse al programma.
  2.  A  seguito  dell'approvazione di cui al comma 2 dell'art. 5, il
Dipartimento  per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per
le  politiche del personale e gli affari generali procede all'impegno
dei fondi sull'apposito capitolo.
  3.  Per  garantire  un'efficace  azione di coordinamento, i dati di
monitoraggio  e  valutazione  dei  programmi  confluiscono  al tavolo
permanente  previsto  all'art.  4 del decreto del Ministro dei lavori
pubblici del 19 luglio 2000.
  4.  Al fine di garantire, controllare e accelerare le procedure per
l'attuazione dei programmi, su richiesta del soggetto promotore, puo'
essere attivato il tavolo di concertazione di cui all'art. 5.