Art. 8.
                        Contabilita' speciale

  1.  Per le procedure di spesa e contabili dei finanziamenti messi a
disposizione  dei programmi con la sottoscrizione dell'accordo di cui
all'art.  7, si applica quanto previsto dagli articoli 8, 10 e 11 del
decreto  del Presidente della Repubblica n. 367 del 20 aprile 1994, e
dalla circolare del Ministero del tesoro n. 77 del 28 dicembre 1995.
  2.  I  comuni,  ai  fini dell'attuazione del programma, nominano un
funzionario delegato per la gestione della contabilita' speciale.
    Roma, 27 maggio 2002

                                              Il Ministro
                                 delle infrastrutture e dei trasporti
                                                Lunardi

         Il Ministro
dell'economia e delle finanze
          Tremonti