Art. 8. Contabilita' speciale 1. Per le procedure di spesa e contabili dei finanziamenti messi a disposizione dei programmi con la sottoscrizione dell'accordo di cui all'art. 7, si applica quanto previsto dagli articoli 8, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 367 del 20 aprile 1994, e dalla circolare del Ministero del tesoro n. 77 del 28 dicembre 1995. 2. I comuni, ai fini dell'attuazione del programma, nominano un funzionario delegato per la gestione della contabilita' speciale. Roma, 27 maggio 2002 Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Lunardi Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti