Art. 4.

  1. Alle  spese  relative  all'attuazione  all'art. 3 della presente
ordinanza,  nel  limite  massimo  di Euro 1.948.317,00, si provvede a
carico   del   Fondo   per  l'occupazione,  di  cui  all'art.  1  del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  19 luglio  1993,  n.  236, capitolo di bilancio n. 7141
della  U.P.B.  2.2.3.3.  dello  stato  di previsone del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2002.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 6 settembre 2002
                                            Il Presidente: Berlusconi