Art. 4. 1. Alle spese relative all'attuazione all'art. 3 della presente ordinanza, nel limite massimo di Euro 1.948.317,00, si provvede a carico del Fondo per l'occupazione, di cui all'art. 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, capitolo di bilancio n. 7141 della U.P.B. 2.2.3.3. dello stato di previsone del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2002. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 settembre 2002 Il Presidente: Berlusconi