Art. 2. 1. Le aziende sono tenute a conformarsi al disposto di cui all'art. 1 per le nuove etichette al momento della notifica e per i nuovi strumenti informativi al momento dell'adozione. Le aziende medesime, per le etichette gia' notificate, sono tenute ad adempiere alla prescrizione di cui al comma 1 di detto articolo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Le scorte dei prodotti gia' immessi in commercio possono essere commercializzate in deroga alla prescrizione di cui all'art. 1 sino al loro esaurimento. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti, ai sensi della normativa vigente, ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 luglio 2002 Il Ministro: Sirchia Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2002 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6 Salute, foglio n. 138