Art. 2.
  1. Le aziende sono tenute a conformarsi al disposto di cui all'art.
1  per  le  nuove  etichette  al momento della notifica e per i nuovi
strumenti informativi al momento dell'adozione.
  Le  aziende medesime, per le etichette gia' notificate, sono tenute
ad  adempiere  alla  prescrizione di cui al comma 1 di detto articolo
entro  novanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore del presente
decreto.
  2.  Le scorte dei prodotti gia' immessi in commercio possono essere
commercializzate  in  deroga alla prescrizione di cui all'art. 1 sino
al loro esaurimento.
  Il  presente  decreto  e'  trasmesso alla Corte dei conti, ai sensi
della normativa vigente, ed entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 25 luglio 2002
                                                 Il Ministro: Sirchia
Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2002
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6 Salute, foglio n. 138