Art. 4. 1. I coordinatori scientifici dei programmi di ricerca previsti dal presente decreto e di quelli gia' in atto, sono tenuti a fornire annualmente il rendiconto scientifico e amministrativo dei programmi cofinanziati, secondo le modalita' e forme stabilite dalla Commissione dei garanti. 2. La mancata presentazione del rendiconto scientifico annuale verra' valutata come inadeguata attuazione del programma. 3. Eventuali importi che il Ministero dovesse recuperare dai soggetti assegnatari potranno essere compensati, in qualsiasi momento, con detrazione su ogni altra erogazione o contributo da assegnare ai medesimi soggetti anche in base ad altro titolo. 4. Tutti i programmi saranno sottoposti a valutazione ex post e dei risultati di tale valutazione, resa pubblica, si potra' tenere conto per le successive assegnazioni di fondi. Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 luglio 2002 Il direttore generale: Criscuoli