Art. 4.
  1. I coordinatori scientifici dei programmi di ricerca previsti dal
presente  decreto  e  di  quelli  gia' in atto, sono tenuti a fornire
annualmente  il rendiconto scientifico e amministrativo dei programmi
cofinanziati,   secondo   le   modalita'   e  forme  stabilite  dalla
Commissione dei garanti.
  2.  La  mancata  presentazione  del  rendiconto scientifico annuale
verra' valutata come inadeguata attuazione del programma.
  3.  Eventuali  importi  che  il  Ministero  dovesse  recuperare dai
soggetti   assegnatari   potranno  essere  compensati,  in  qualsiasi
momento,  con  detrazione  su  ogni  altra erogazione o contributo da
assegnare ai medesimi soggetti anche in base ad altro titolo.
  4. Tutti i programmi saranno sottoposti a valutazione ex post e dei
risultati  di tale valutazione, resa pubblica, si potra' tenere conto
per le successive assegnazioni di fondi.
  Il  presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 24 luglio 2002
                                     Il direttore generale: Criscuoli