Art. 2. 1.1. I soggetti che intendono porre in commercio, gia' a partire dalla vendemmia 2002, i vini a denominazione di origine controllata "Soave", provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, la denuncia dei rispettivi terreni vitati, ai fini dell'iscrizione provvisoria dei medesimi all'apposito Albo dei vigneti "Soave", entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. 1.2. I vigneti denunciati ai sensi del precedente comma, possono essere iscritti a titolo provvisorio, solo per l'annata 2002, nell'albo dei vigneti previsto dall'art. l5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se a giudizio degli organi tecnici della regione Veneto, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la regione stessa non abbia potuto effettuare, per dichiarata impossibilita' tecnica, gli accertamenti di idoneita' previsti dalla normativa vigente. 1.3. In deroga all'ultimo comma dell'art. 2 del disciplinare di produzione annesso al presente decreto e fino a tre anni dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio i vigneti in cui siano gia' presenti, alla data di pubblicazione del presente decreto, percentuali di vitigni delle varieta' Trebbiano, raccomandate e autorizzate per la provincia di Verona, diverse da quelle indicate in tale comma, purche' non superino il totale del 15%. 1.4. Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produtori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura.