Art. 2.
  1.1.  I  soggetti  che intendono porre in commercio, gia' a partire
dalla  vendemmia  2002, i vini a denominazione di origine controllata
"Soave",  provenienti  da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base
ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di
produzione,  sono  tenuti  ad  effettuare, ai sensi e per gli effetti
dell'art.  15  della  legge 10 febbraio 1992, n. 164, la denuncia dei
rispettivi  terreni  vitati,  ai fini dell'iscrizione provvisoria dei
medesimi all'apposito Albo dei vigneti "Soave", entro sessanta giorni
dalla data di pubblicazione del presente decreto.
  1.2.  I  vigneti  denunciati ai sensi del precedente comma, possono
essere  iscritti  a  titolo  provvisorio,  solo  per  l'annata  2002,
nell'albo  dei  vigneti previsto dall'art. l5 della legge 10 febbraio
1992,  n.  164,  se  a  giudizio  degli  organi tecnici della regione
Veneto,  le  denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso
in  cui la regione stessa non abbia potuto effettuare, per dichiarata
impossibilita'  tecnica, gli accertamenti di idoneita' previsti dalla
normativa vigente.
  1.3.  In  deroga  all'ultimo  comma dell'art. 2 del disciplinare di
produzione  annesso  al presente decreto e fino a tre anni dalla data
di  entrata  in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo
transitorio  i  vigneti  in  cui  siano  gia'  presenti, alla data di
pubblicazione  del  presente  decreto,  percentuali  di vitigni delle
varieta'  Trebbiano,  raccomandate  e autorizzate per la provincia di
Verona,  diverse  da  quelle  indicate  in  tale  comma,  purche' non
superino il totale del 15%.
  1.4.  Allo  scadere  del predetto periodo transitorio, i vigneti di
cui  al  comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo
albo,  qualora  i  produtori  interessati  non  abbiano provveduto ad
apportare  a  detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la
loro  composizione  ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2
dell'unito  disciplinare  di  produzione,  dandone  comunicazione  al
competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura.