Art. 3.
  1.1.  Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per
il  consumo vini con la denominazione di origine controllata "Soave",
e'  tenuto,  a  norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei
requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 6 settembre 2002
                             Il direttore generale reggente: Ambrosio