(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
dei vini "Soave"

                               Art. 1.

    1.  La  denominazione  di  origine  controllata "Soave" e "Soave"
Classico  e'  riservata  ai vini "Soave" (anche con la specificazione
della   sottozona   Colli  Scaligeri),  "Soave"  spumante  e  "Soave"
Classico,  che  rispondono  alle condizioni ed ai requisiti stabiliti
dal presente disciplinare di produzione.
    2.  Il  vino  a denominazione di origine controllata "Soave" puo'
essere accompagnato dal riferimento della sottozona "Colli Scaligeri"
a  condizione  che  il vino cosi' designato provenga da detta zona di
produzione   e   risponda   ai   requisiti  prescritti  dal  presente
disciplinare di produzione.

                               Art. 2.

    1.  I  vini  a  denominazione  di  origine  controllata "Soave" e
"Soave"  Classico  devono  essere  ottenuti  dalle  uve  prodotte dai
vigneti  aventi,  nell'ambito  aziendale,  la  seguente  composizione
ampelografica:
      Garganega  per  almeno  il  70%,  e per il rimanente da uve dei
vitigni Trebbiano di Soave (nostrano), Pinot Bianco e Chardonnay.
    In  tale  ambito  del  30%,  e fino ad un massimo del 5%, possono
altresi'  concorrere  le  uve provenienti dai vitigni a bacca bianca,
non aromatici, autorizzati e raccomandati per la provincia di Verona.

                               Art. 3.

    1.  A  - Le uve atte a produrre i vini a denominazione di origine
controllata  "Soave"  devono essere prodotte nella zona che comprende
in  tutto  o  in  parte il territorio dei comuni di Soave, Monteforte
d'Alpone,  San  Martino  Buon  Albergo,  Mezzane  di  Sotto,  Ronca',
Montecchia  di Crosara, San Giovanni Ilarione, San Bonifacio, Cazzano
di  Tramigna,  Colognola  ai  Colli,  Caldiero,  Illasi  e Lavagno in
provincia di Verona.
    Tale zona e' cosi' delimitata:
      a  sud,  ad  iniziare  dal  lato  occidentale, parte dal centro
abitato  di  San  Martino  Buon Albergo e segue la statale n. 11 fino
alla  localita'  di  S.  Pietro.  Devia quindi a sud sulla strada che
porta a Caldiero e da qui segue l'unghia di collina dei monti Rocca e
Gazzo sopra la quota 40 fino a ritornare sulla statale n. 11 seguendo
la  strada  comunale  che  attraversa  con  un cavalcavia la ferrovia
Milano-Venezia; da qui la delimitazione coincide con la statale n. 11
sino  al ponte sul fiume Alpone in prossimita' dello zuccherificio di
San Bonifacio da dove si inoltra lungo la strada per San Lorenzo fino
a intersecare l'autostrada Serenissima, la quale a sua volta delimita
la  zona  sita  in  comune  di  San  Bonifacio sino al confine con la
provincia di Vicenza. La delimitazione coincide con il confine con la
provincia  di  Vicenza  dei  comuni di Monteforte, di Ronca' e di San
Giovanni   Ilarione  fino  alla  strada  che  attraversa  il  confine
provinciale,  a  sud  del monte Madarosa; si inserisce quindi su tale
strada  in  direzione di San Giovanni Ilarione, toccando le localita'
Deruti, Lovati, Paludi e Rossetti sino al centro abitato suddetto; da
qui  segue  poi  la  strada per localita' Cereghi, Fornace, Tessari a
quota  250,  corre  lungo  il vaio Muni fino alla localita' Soejo per
proseguire  sin  al  punto  in cui coincidono i confini dei comuni di
Tregnago,  di  San  Giovanni  Ilarione e di Cazzano. Da tale punto la
delimitazione segue il confine del comune di Cazzano fino a Soraighe;
segue  la  strada  che  da Soraighe, correndo sotto le pendici del M.
Bastia,  prima verso nord e quindi verso est passa sotto C. Andreani.
Di  qui  seguendo  la  strada per Montecchia di Crosara raggiunge per
risalirlo  il  rio  Albo. Raggiunta la strada proveniente da Tolotti,
devia  verso  sud  per  la  quota  300  che passa sotto C. Brustoloni
raggiunge  la  strada  che  per  quota  326  porta  ai  Dami; da tale
localita'  si  incontrano i confini tra Soave, Cazzano e Montecchia a
quota  418,  da  qui  si  prosegue  lungo  il  confine  tra Cazzano e
Montecchia verso nord fino ad incrociare, dopo 100 metri, un sentiero
lungo il quale si prosegue verso ovest sino a C. Fontana Fora.
    Si  segue quindi il sentiero verso sud sino a raggiungere Pissolo
di  sopra,  e poi la strada per Faella piegando verso est all'altezza
di Pissolo di sotto sino a raggiungerlo.
    Da  Pissolo di sotto si segue verso sud la strada per Canova fino
alla  quota  92,  da tale quota si segue una linea retta in direzione
sud-est  raggiungendo  la  quota 72 sulla strada per Cazzano e quindi
lungo la medesima si giunge a Cazzano.
    Sulla  strada,  al  centro di Cazzano (quota 100), si piega verso
ovest  sino  al T. Tramigna e lungo questi si discende verso sud sino
al ponte della strada per Illasi, si percorre questa verso ovest sino
al  bivio  di  S.  Colombano  e  quindi  si segue la strada sino alla
cappelletta (quota 135).
    Da  quota  135  si prosegue per la strada che verso sud raggiunge
Cereolo  (quota  72)  da dove risale verso nord-est per la strada che
incrocia  quella  per S. Vittore, segue quest'ultima verso sud sino a
superare  di circa 100 metri la quota 51 e da qui segue la strada che
in  direzione  sud-ovest  raggiunge Bocca Scaluce e segue il sentiero
verso  nord  prima  e  poi  la  strada  che  superata  Pistoza  va  a
raggiungere  quella per Illasi, la segue verso ovest per breve tratto
(100  metri  circa) e quindi prosegue per il sentiero che costeggia a
nord C. Troni, prosegue poi, sempre in direzione ovest, per la strada
che  si  congiunge con quella per Illasi, percorre quest'ultima verso
sud  per  circa  250 metri e poi, verso ovest, quella che passa a sud
della localita' Mormontea fino a raggiungere in prossimita' del km 16
la   strada   per   Illasi,  procede  lungo  questa  verso  sud-ovest
costeggiando   infine   per  breve  tratto  il  torrente  Illasi,  lo
attraversa  e prosegue lungo la strada per i Guerri da dove segue, in
direzione  ovest,  una  retta immaginaria che congiunge Montecurto di
sopra  con i Guerri, seguendo tale linea incrocia il confine comunale
di  Illasi,  all'altezza  di Montecurto di sopra, segue quindi questo
confine  verso  nord fino a raggiungere in prossimita' della quota 92
la strada per Lione la segue verso nord passando per Lione, supera C.
Spiazzi  e  all'altezza  di  Leon  S.  Marco  prende la strada che in
direzione  nord-est  raggiunge  C.  Santi  quota 135. Da qui segue la
strada  per Fratta, che procede per circa 300 metri verso ovest e poi
verso nord, attraversa Fratta e procede verso ovest fino a Mezzane di
sotto,  segue  poi  la  strada che in direzione sud costeggia Casoni,
Turano,  Val  di  Mezzo,  supera  Boschetto  e  raggiunge la quota 73
all'altezza  di  Villa  Alberti, segue poi la strada che in direzione
sud-ovest  raggiunge  Barco  di  sopra e prosegue quindi in direzione
ovest  prima  e  poi  nord-ovest  fino ad incrociare la strada per S.
Briccio, la segue verso nord-est fino alla Casetta e da qui prende il
sentiero  che  in  direzione ovest raggiunge la strada lungo la quale
prosegue  passando  di  poco a sud di S. Rocco, Ca' Brusa' e prosegue
poi  verso  sud  per la strada che passando per l'Arcandole raggiunge
San Martino Buon Albergo da dove e' iniziata la delimitazione.
    B - Le uve atte a produrre il vino "Soave" Classico devono essere
prodotte  nella zona riconosciuta con decreto ministeriale 23 ottobre
1931  (Gazzetta Ufficiale n. 289 del 16 dicembre 1931), che comprende
in  parte  il territorio dei comuni di Soave e Monteforte d'Alpone ed
e' cosi' delimitata:
      partendo  dalla porta Verona della cittadina di Soave, segue la
strada  Soave-Monteforte,  fino alla borgata di San Lorenzo, frazione
di Soave. Da qui, si spinge verso nord, seguendo le pendici del Monte
Tondo,  fino  ad  incontrare il confine tra i territori dei comuni di
Soave  e  di  Monteforte,  e  poi  cammina lungo le pendici del Monte
Zoppega,  comprende  l'abitato  di Monteforte d'Alpone, attraversa il
torrente  Alpone  per comprendere la zona di Monticello, riattraversa
il  torrente  Alpone, segue le pendici del colle Sant'Antonio, quelle
del  Monte  Frosca e del Monte Riondo, spingendosi prima a nord e poi
ad  est  per  escludere  la parte alluvionale di piano del T. Ponsara
indi  seguendo  sempre il bordo del sistema collinare si spinge verso
est  attraversando  la  strada  Monteforte-Brognoligo  e per Casarsa,
seguendo  le pendici del Monte Core', giunge a comprendere la borgata
di   Casotti,   dove   poco   dopo,   incontra  di  nuovo  la  strada
Monteforte-Brognoligo.  Segue  allora questa strada spingendosi verso
nord  fino  al  punto  di  incontro  col  torrente Carbonare, e piega
decisamente   a  ovest  correndo  sulle  pendici  del  Monte  Grande.
Ridiscende  poi, camminando verso est, sulla sinistra della valle del
Carbonare,  comprende  l'abitato  di  Brognoligo,  le  borgate Valle,
Mezzavilla, nonche', l'abitato di Costalunga.
    A questo punto, risale verso nord, seguendo la strada comunale di
Sorte sino ad incontrare il punto di confluenza della Roggia Viennega
col  torrente  Alpone,  segue  il  confine  nord  del  territorio  di
Monteforte,  passando  per  la  Colombaretta  e, staccandosi da detto
confine  un  po'  prima  della  Colombara  per seguire le pendici del
sistema  collinare  del  Monte  Castellaro,  lo  raggiunge nuovamente
trecento metri dopo e lo segue sino ad incontrare il confine di Soave
presso Moscatello, continua lungo il confine del territorio di Soave,
supera Meggiano, e giunge sino alla Valle Crivellara nel punto in cui
il  confine  di  Soave fa angolo. Da qui, la linea di demarcazione si
stacca  dal  confine,  prosegue verso ovest, e raggiunge la quota 331
presso  Villa  Alberti.  Indi  segue  per  un  tratto  la carrareccia
discendente  dal  Monte Campano, tocca quota 250 e, poco dopo, presso
la  Casa  Nui,  raggiunge il ramo secondario della Valle Anguane, che
segue  poi  fino  alla  provinciale Soave-Cazzano. Corre lungo questa
strada  fino  a comprendere le ultime case di Costeggiola, risale per
la  strada  del cimitero di questa borgata, raggiunge un'altra strada
secondaria e scende alle case Battocchi raggiungendo ancora la strada
provinciale.  Da  qui  cammina  verso  est, seguendo la carreggiabile
comunale  che  passa per la Carcera fino ad attraversare normalmente,
oltrepassando  di  poco  quota 54, la provinciale Soave-Castelcerino.
Indi scende verso sud per la carreggiabile comunale a pie', del Monte
Foscarino  e  del Monte Cercene e sino all'incrocio della provinciale
Soave-Castelcerino.  Deviando obliquamente a sud-ovest e comprendendo
l'abitato  della  Borgata  Bassano,  raggiunge  il  torrente Tramigna
incanalato,  lo segue verso sud fino alla provinciale Soave-Borgo San
Matteo,  piega  verso est lungo le mura meridionali di Soave e arriva
alla porta di Verona, punto di partenza della zona Classica.
    C  -  Le  uve  atte  a  produrre  i vini "Soave" designati con la
specificazione  aggiuntiva  della  sottozona "Colli Scaligeri" devono
essere prodotte nella zona che e' cosi' delimitata:
      partendo   dalla  zona  ovest  (San  Martino  Buon  Albergo)  e
precisamente  da Marcellise in localita' San Rocco, da qui scende nel
Bosco  della  Fratta  fino  al Fenilon, da qui sempre costeggiando la
strada che divide la pianura dalla collina si arriva alla Palu' e poi
fino  a  Casette  in direzione San Giacomo. Qui costeggiando il colle
che  sovrasta  la  medesima localita' si ritorna sulla provinciale in
direzione Monticelli nel comune di Lavagno.
    Si   prosegue  per  localita'  Fontana  arrivando  a  San  Pietro
(Lavagno) sempre costeggiando la strada che fa da confine tra pianura
e  collina  si prosegue per Villa Alberti toccando Boschetto, Turano,
Casoni fino ad incrociare a quota 104 la strada per Lione, Squarzego,
Montecurto  di  Sopra, Canova e Casotti. Da qui si prosegue verso est
fino a localita' Calle in comune di Illasi quindi a sud per la strada
provinciale  fino  alla  Chiesa  di  San  Zeno  poi  verso est fino a
localita'  Ceriani,  da qui si prosegue in localita' Villa e si segue
la  strada  che delimita il monte dalla pianura a fianco di localita'
Naronchi e poi a sud per localita' San Pietro, sempre costeggiando la
strada  si  arriva  a  nord  in localita' Pontesello e Caneva fino ad
Orgnano.  Da  Orgnano si procede verso nord-est seguendo l'unghia del
monte,  si  arriva  a  San Vittore. Da qui la strada punta a nord per
localita' Molini fino ad arrivare in comune di Cazzano di Tramigna in
localita'  Cantina  Sociale.  Attraverso  la  provinciale si prede la
strada  a  sud  per  localita'  Canova, fino ad arrivare in comune di
Soave  localita'  Costeggiola.  Risale  verso  nord  est  seguendo il
confine del Soave Classico per localita' Casa Nui, Villa Visco, valle
Crivellara  continuando  poi  verso  est  sempre costeggiando la zona
classica  per  Meggiano  e  Ca'  Vecchie.  La  delimitazione riprende
proseguendo  a  nord per localita' i Motti in comune di Montecchia di
Crosara proseguendo per localita' Castello, passando per il centro di
Montecchia toccando localita' Biondari fino a localita' Lauri, da qui
la  strada  prosegue  attraverso  la provinciale alla cava di basalti
quindi  va  verso  sud  in  direzione Danesi di Sotto, Casarotti, Dal
Cero,  quindi  si  prosegue  in  Comune  di Ronca' a est passando per
localita'  Prandi  giungendo fino al centro abitato di Ronca', da qui
si  prende  in  direzione  Vittori e a sud localita' Momello, Binello
fino  ad  arrivare  in localita' Calderina al limite con il comune di
Gambellara.  La  delimitazione  segue  il confine con la provincia di
Vicenza  dei  comuni  di  Monteforte,  di  Ronca'  e  di San Giovanni
Ilarione  fino  alla  strada che attraversa il confine provinciale, a
sud  del  monte  Madarosa;  si  inserisce  quindi  su  tale strada in
direzione  di  San  Giovanni  Ilarione, toccando le localita' Deruti,
Lovati,  Paludi  e  Rossetti  sino al centro abitato suddetto; da qui
segue  poi  la strada per localita' Cereghi, Fornace, Tessari a quota
250,  corre  lungo  il  vaio  Muni  fino  alla  localita'  Soejo  per
proseguire  sin  al  punto  in cui coincidono i confini dei comuni di
Tregnago,  di  San  Giovanni  Ilarione e di Cazzano. Da tale punto la
delimitazione segue il confine del comune di Cazzano fino a Soraighe;
segue  la  strada  che  da Soraighe, correndo sotto le pendici del M.
Bastia,  prima verso nord e quindi verso est passa sotto C. Andreani.
Di  qui  seguendo  la  strada per Montecchia di Crosara raggiunge per
risalirlo  il  rio  Albo. Raggiunta la strada proveniente da Tolotti,
devia  verso  sud  per  la  quota  300  che passa sotto C. Brustoloni
raggiunge  la  strada  che  per  quota  326  porta  ai  Dami; da tale
localita'  si  incontrano i confini tra Soave, Cazzano e Montecchia a
quota  418,  da  qui  si  prosegue  lungo  il  confine  tra Cazzano e
Montecchia verso nord fino ad incrociare, dopo 100 metri, un sentiero
lungo il quale si prosegue verso ovest sino a C. Fontana Fora.
    Si  segue quindi il sentiero verso sud sino a raggiungere Pissolo
di  sopra,  e poi la strada per Faella piegando verso est all'altezza
di Pissolo di sotto sino a raggiungerlo.
    Da  Pissolo di sotto si segue verso sud la strada per Canova fino
alla  quota  92,  da tale quota si segue una linea retta in direzione
sud-est  raggiungendo  la  quota 72 sulla strada per Cazzano e quindi
lungo la medesima si giunge a Cazzano.
    Sulla  strada,  al  centro di Cazzano (quota 100), si piega verso
ovest  sino  al T. Tramigna e lungo questi si discende verso sud sino
al ponte della strada per Illasi, si percorre questa verso ovest sino
al  bivio  di  S.  Colombano  e  quindi  si segue la strada sino alla
cappelletta (quota 135).
    Da  quota  135  si prosegue per la strada che verso sud raggiunge
Cereolo  (quota  72)  da dove risale verso nord-est per la strada che
incrocia  quella  per S. Vittore, segue quest'ultima verso sud sino a
superare  di circa 100 metri la quota 51 e da qui segue la strada che
in  direzione  sud-ovest  raggiunge Bocca Scaluce e segue il sentiero
verso  nord  prima  e  poi  la  strada  che  superata  Pistoza  va  a
raggiungere  quella per Illasi, la segue verso ovest per breve tratto
(100  metri  circa) e quindi prosegue per il sentiero che costeggia a
nord C. Troni, prosegue poi, sempre in direzione ovest, per la strada
che  si  congiunge con quella per Illasi, percorre quest'ultima verso
sud  per  circa  250 metri e poi, verso ovest, quella che passa a sud
della localita' Mormontea fino a raggiungere in prossimita' del km 16
la   strada   per   Illasi,  procede  lungo  questa  verso  sud-ovest
costeggiando   infine   per  breve  tratto  il  torrente  Illasi,  lo
attraversa  e prosegue lungo la strada per i Guerri da dove segue, in
direzione  ovest,  una  retta immaginaria che congiunge Montecurto di
sopra  con i Guerri, seguendo tale linea incrocia il confine comunale
di  Illasi,  all'altezza  di Montecurto di sopra, segue quindi questo
confine  verso  nord fino a raggiungere in prossimita' della quota 92
la strada per Lione la segue verso nord passando per Lione, supera C.
Spiazzi  e  all'altezza  di  Leon  S.  Marco  prende la strada che in
direzione  nord-est  raggiunge  C.  Santi  quota 135. Da qui segue la
strada  per Fratta, che procede per circa 300 metri verso ovest e poi
verso nord, attraversa Fratta e procede verso ovest fino a Mezzane di
sotto,  segue  poi  la  strada che in direzione sud costeggia Casoni,
Turano,  Val  di  Mezzo,  supera  Boschetto  e  raggiunge la quota 73
all'altezza  di  Villa  Alberti, segue poi la strada che in direzione
sud-ovest  raggiunge  Barco  di  sopra e prosegue quindi in direzione
ovest  prima  e  poi  nord-ovest  fino ad incrociare la strada per S.
Briccio, la segue verso nord-est fino alla Casetta e da qui prende il
sentiero  che  in  direzione ovest raggiunge la strada lungo la quale
prosegue fino a S. Rocco.
    Fanno  parte  di  detta  zona anche i rilievi collinari del monte
Rocca  e  del monte Gazzo in comune di Caldiero e del monte Bisson in
comune di Soave cosi' delimitati su cartografia scala 1:2.000, che si
allega:
      delimitazione "Monte Gazzo"-"Monte Rocca" - Comune di Caldiero.
    Partendo  dalla  Statale  Padana n. 11 all'altezza delle terme di
Giunone  si percorre la strada che porta alle terme fiancheggiando le
pendici  del Monte Gazzo fino a quota 53. Da qui si svolta a sinistra
seguendo  l'unghia  di  collina  che  delimita il Monte Rocca fino ad
incontrare  la  strada comunale. Si prende a sinistra verso il centro
di Caldiero fino alla piazza. Si prosegue quindi ancora a destra fino
ad  imboccare  a  sinistra  la strada comunale Zecconelli lasciandola
quasi  subito  per  proseguire  verso  nord  seguendo la quota fino a
giungere  alla  ferrovia. Da qui si costeggia la ferrovia proseguendo
verso est fino all'inizio della delimitazione.
    Delimitazione "Monte Bisson" - Comune di Soave.
    Partendo  all'altezza  del  capitello  in  localita'  Fornello  e
proseguendo  in  senso  orario  verso  nord  si continua sulla strada
comunale  del  Bisson,  fino  all'incrocio  della  strada  che  porta
all'abitato  di  San Vittore. Si continua mantenendo sempre la destra
seguendo  l'unghia  del  monte in direzione sud, a quota 42 fino alla
cascina  Bisson,  da  qui sempre in quota 42 si prosegue in direzione
ovest verso la strada comunale che ci riconduce in localita' Fornello
in comune di Colognola ai Colli.

                               Art. 4.

    1.  Le  condizioni  ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  controllata  "Soave" e
"Soave"  Classico  devono  essere  quelle  tradizionali della zona e,
comunque,  atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche
caratteristiche.
    2.  I  sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura  devono  essere quelli generalmente usati, o comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
    Le   viti  devono  essere  allevate  esclusivamente  a  spalliera
semplice  o  doppia,  o  a  pergola unilaterale semplice o pergoletta
veronese mono o bilaterale.
    Per   vigneti   piantati  prima  dell'approvazione  del  presente
disciplinare  e  allevati  a  pergola  veronese  e'  fatto obbligo la
tradizionale  potatura,  a secco ed in verde, che assicuri l'apertura
della  vegetazione  nell'interfila  e  una  carica massima di 50 mila
gemme/ettaro.
    E' fatto obbligo per tutti i vigneti piantati dopo l'approvazione
del presente disciplinare un numero di ceppi per ettaro non inferiore
a 3.300.
    3.   E'   vietata   ogni  pratica  di  forzatura.  E'  consentita
l'irrigazione di soccorso.
    4.  La produzione massima di uva per ettaro dei vigneti destinati
alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine controllata
"Soave"  e  "Soave"  Classico  ed  il rispettivo titolo alcolometrico
volumico naturale minimo deve essere il seguente:

=====================================================================
                       |                  |  Titolo alc. vol. nat.
       Tipologia       |Prod. max uva/ha T|          minimo
=====================================================================
"Soave"                |        15        |           9,50
---------------------------------------------------------------------
"Soave" Classico       |        14        |          10,00
---------------------------------------------------------------------
"Soave" Colli Scaligeri|        14        |          10,00

    Le uve destinate alla produzione del tipo spumante, possono avere
un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0,5%
vol.,  a  quelli  sopra specificati purche' la destinazione delle uve
alla  spumantizzazione  venga  espressamente  indicata negli appositi
registri.
    Nelle  annate  favorevoli,  i  quantitativi  di  uva  ottenuti da
destinare  alla  produzione dei vini di cui all'art. 2, devono essere
riportati  nei  limiti di cui sopra purche' la produzione globale non
superi  del  20%  i  limiti  medesimi,  fermo  restando i limiti resa
uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
    Le  eccedenze  delle  uve,  nel limite massimo del 20%, non hanno
diritto alla denominazione di origine controllata.
    Oltre   detto   limite   percentuale   decade   il  diritto  alla
denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
    Fermi restando i limiti sopra indicati, la produzione massima per
ettaro  di  vigneto  in  coltura  promiscua  deve  essere  calcolata,
rispetto   a   quella   specializzata,  in  rapporto  alla  effettiva
superficie coperta dalla vite.
    La  regione Veneto, su richiesta motivata delle Organizzazioni di
categoria  interessate e del Consorzio di tutela vini Soave e Recioto
di Soave, con proprio provvedimento da emanarsi ogni anno nel periodo
immediatamente  precedente  la vendemmia, puo' stabilire di ridurre i
quantitativi  di uva per ettaro ammessi alla certificazione, anche in
riferimento  a  singole  zone  geografiche,  rispetto  a quelli sopra
fissati, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche
agricole  e  forestali  -  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e la
valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini.
    5.  Le uve raccolte nelle unita' vitate omogenee coltivate con le
varieta'  Garganega,  Pinot  bianco  e Chardonnay iscritti negli albi
della denominazione di origine controllata "Soave" e "Soave" Classico
sono  utilizzabili anche per produrre i corrispondenti vini designati
con  la  denominazione  di  origine controllata dei vini "Garda" alle
condizioni previste dal relativo disciplinare di produzione.

                               Art. 5.

    1.  Le  operazioni  di  vinificazione  delle  uve  destinate alla
produzione  dei  vini  "Soave" anche con la specificazione aggiuntiva
della  sottozona  devono  essere effettuate all'interno della zona di
produzione delimitata nel precedente art. 3, lettera a).
    Tuttavia,   tenuto   conto   delle   situazioni  tradizionali  di
produzione,  e'  consentito  che  tali  operazioni  siano  effettuate
nell'intero  territorio  della  provincia  di Verona e nel territorio
amministrativo dei comuni di Gambellara e Montebello, in provincia di
Vicenza.
    Le   operazioni   di   vinificazione  delle  uve  destinate  alla
produzione  del  vino  "Soave"  Classico devono aver luogo unicamente
nell'ambito   dell'intero   territorio   amministrativo   dei  comuni
rientranti, in tutto o in parte, nella zona delimitata dal precedente
art. 3, lettera b).
    Tuttavia  tali  operazioni  sono  consentite  se  autorizzate dal
Ministero  delle  politiche agricole e forestali - Comitato nazionale
per  la  tutela  e la valorizzazione delle denominazioni di origine e
delle  indicazioni  geografiche  tipiche  dei  vini, su richiesta dei
conduttori   delle  superfici  vitate  iscritte  agli  appositi  albi
camerali  e  previa  istruttoria  della regione Veneto, nelle proprie
cantine  aziendali  oppure nelle cantine cooperative di cui sono soci
situate  al  di fuori della predetta zona ma comunque all'interno del
territorio  amministrativo  dei comuni rientranti in tutto o in parte
nelle  zone  delimitate  di  cui al precedente art. 3, lettera a) del
disciplinare "Soave".
    2.  La  resa  massima  delle  uve  in vino finito non deve essere
superiore  al  70%, per la tipologia spumante la resa e' calcolata al
netto dei prodotti aggiunti per la presa di spuma.
    Qualora  superi  detto  limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha
diritto alla denominazione di origine controllata e puo' essere preso
in carico come IGT.
    Oltre  il  75%  decade  il  diritto alla denominazione di origine
controllata per tutto il prodotto.
    3.  I  vini a denominazione di origine controllata "Soave" devono
essere  immessi  al  consumo  dopo  il  1  dicembre  dell'anno  della
vendemmia; il vino "Soave" Classico e i vini "Soave" designati con la
specificazione  della sottozona devono essere immessi al consumo dopo
il 1 febbraio dell'anno successivo alla vendemmia.
    4.   Nella   vinificazione  sono  ammesse  soltanto  le  pratiche
enologiche  locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue
peculiari caratteristiche.
    5.  I mosti e vini a denominazione di origine controllata "Soave"
possono   essere   elaborati   nella   versione   spumante,  attuando
esclusivamente la pratica della rifermentazione naturale.
    6.  Le operazioni di elaborazione dei vini spumanti devono essere
effettuate   in  stabilimenti  siti  nell'ambito  territoriale  della
regione Veneto.
    7.   E'   consentito  l'arricchimento  alle  condizioni  e  nelle
modalita' previste dalle normative nazionali e comunitarie.
    8.  Il  vino  a  denominazione di origine controllata e garantita
"Soave"  Superiore  prima  dell'immissione  al  consumo  puo'  essere
designato  con  la  denominazione  di  origine  controllata "Soave" e
"Soave"  Classico  sempre  che il vino abbia i requisiti previsti per
detta denominazione di origine controllata.

                               Art. 6.

    1.  Il  vino  a  denominazione  di  origine controllata "Soave" e
"Soave"   Classico   all'atto   dell'immissione   al  consumo  devono
rispondere alle seguenti caratteristiche:
A) "Soave" e "Soave" Classico:
    colore: giallo paglierino tendente a volte al verdognolo;
    odore: caratteristico con profumo intenso e delicato;
    sapore:   asciutto,   di  medio  corpo  e  armonico,  leggermente
amarognolo;
    titolo  alcolometrico  volumico  totale minimo: 10,5% vol. per il
"Soave"  e  11,50%  vol  per  il "Soave" Classico e per "Soave" Colli
Scaligeri;
    acidita' totale minima: 4.5 g/l;
    estratto  secco  netto minimo: 16,0 g/l per il "Soave" e 18,0 g/l
per il "Soave" Classico e per "Soave" Colli Scaligeri.
B) "Soave" spumante:
    spuma: fine e persistente;
    colore:   giallo   paglierino  tendente  a  volte  al  verdognolo
brillante;
    odore: caratteristico con profumo intenso e delicato;
    sapore: di medio corpo, armonico, leggermente amarognolo nei tipi
extra brut o brut o extra dry o dry;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
    acidita' totale minima: 5 g/l;
    estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.
    I  vini  di  cui  al  presente  articolo, possono essere talvolta
elaborati  secondo  la  pratica  tradizionale  anche in recipienti di
legno.
    2.  E'  in  facolta'  del  Ministero  delle  politiche agricole e
forestali  -  Comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione
delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche
tipiche  dei  vini  modificare,  con  proprio decreto, i limiti sopra
indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco netto.

                               Art. 7.

    1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di
origine  controllata  "Soave"  e'  vietata  l'aggiunta  di  qualsiasi
qualificazione  aggiuntiva  diversa  da  quelle previste dal presente
disciplinare,  ivi compresi gli aggettivi "riserva", "extra", "fine",
"scelto", "selezionato" e similari.
    2. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di
origine  controllata  "Soave"  Classico  e "Soave" Colli Scaligeri e'
obbligatorio  riportare l'indicazione dell'annata di produzione delle
uve.
    3.  I  vini  a  denominazione  di  origine  controllata "Soave" e
"Soave"  Classico  devono  essere  immessi  al  consumo unicamente in
contenitori  di  vetro tradizionali con abbigliamento consono al loro
carattere di pregio.
    4.  Fino  a  5  litri  e'  obbligatorio  l'uso delle tradizionali
bottiglie chiuse con tappo raso bocca, mentre per le bottiglie fino a
0,375 litri e' consentito l'uso del tappo a vite.
    5.  Per  i  vini  a  denominazione di origine controllata "Soave"
Classico  e  "Soave"  Colli  Scaligeri sono consentite, in osservanza
alle  disposizioni comunitarie e nazionali in materia, le indicazioni
tendenti  a  specificare  l'attivita'  agricola dell'imbottigliatore,
quali  "viticoltore",  "fattoria",  "tenuta",  "podere", "cascina" ed
altri termini similari.
    Per  detti  vini  e',  altresi',  consentito  il riferimento alle
indicazioni  geografiche e toponomastiche di unita' amministrative, o
frazioni,  aree,  zone,  localita', dalle quali provengono le uve, in
conformita' al disposto del decreto ministeriale del 22 aprile 1992.