Art. 7. Modalita' di cessione delle partecipazioni 1. Ferme restando le modalita' dell'intervento Simest S.p.a., attesa la natura di "venture capital" degli interventi di cui all'art. 1 le partecipazioni acquisite dal soggetto gestore per conto del Ministero a valere sullo stanziamento di cui all'art. 2 devono essere cedute, a prezzo non inferiore al valore corrente o al valore patrimoniale netto contabile rilevato al momento della cessione, entro otto anni dall'acquisizione della partecipazione stessa. 2. L'impegno al riacquisto delle partecipazioni acquisite a valere sullo stanziamento di cui all'art. 2 del presente decreto - da intendersi aggiuntive rispetto agli interventi assunti dalla Simest S.p.a. in nome e per conto proprio sulla base della legge n. 100 del 24 aprile 1990 e successive modificazioni - non sara' assistita da garanzie reali o personali. 3. Le somme derivanti dalla dismissione delle partecipazioni azionarie, effettuate per conto del Ministero, torneranno a far parte delle disponibilita' del Ministero delle attivita' produttive per essere riutilizzate dal soggetto gestore per le medesime finalita' d'intervento.