Art. 7.
             Modalita' di cessione delle partecipazioni
  1. Ferme  restando  le  modalita'  dell'intervento  Simest  S.p.a.,
attesa  la  natura  di  "venture  capital"  degli  interventi  di cui
all'art. 1 le partecipazioni acquisite dal soggetto gestore per conto
del  Ministero  a  valere sullo stanziamento di cui all'art. 2 devono
essere  cedute, a prezzo non inferiore al valore corrente o al valore
patrimoniale  netto  contabile  rilevato  al  momento della cessione,
entro otto anni dall'acquisizione della partecipazione stessa.
  2. L'impegno  al riacquisto delle partecipazioni acquisite a valere
sullo  stanziamento  di  cui  all'art.  2  del  presente decreto - da
intendersi  aggiuntive  rispetto agli interventi assunti dalla Simest
S.p.a.  in nome e per conto proprio sulla base della legge n. 100 del
24 aprile  1990  e  successive modificazioni - non sara' assistita da
garanzie reali o personali.
  3. Le   somme  derivanti  dalla  dismissione  delle  partecipazioni
azionarie, effettuate per conto del Ministero, torneranno a far parte
delle  disponibilita'  del  Ministero  delle attivita' produttive per
essere  riutilizzate  dal  soggetto gestore per le medesime finalita'
d'intervento.