IL MINISTRO DELL'INTERNO Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570; Visto l'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469; Visto l'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626; Rilevata la necessita' di emanare specifiche disposizioni di prevenzione incendi per le strutture sanitarie, pubbliche e private; Visto il progetto di regola tecnica elaborato dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; Visto l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE; Decreta: Art. 1. Scopo e campo di applicazione 1. Il presente decreto ha per scopo l'emanazione di disposizioni di prevenzione incendi riguardanti la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie di seguito elencate e classificate sulla base di quanto riportato all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997) in relazione alla tipologia delle prestazioni erogate: a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno; b) strutture che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno; c) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio.