Art. 4. Applicazione delle disposizioni tecniche 1. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4, le disposizioni tecniche riportate al titolo II dell'allegato si applicano alle strutture sanitarie di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b), di nuova costruzione ed a quelle esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel caso siano oggetto di interventi comportanti la loro completa ristrutturazione e/o il cambio di destinazione d'uso. Qualora gli interventi effettuati su strutture esistenti, comportino la sostituzione o modifica di impianti e/o attrezzature di protezione attiva antincendio, la modifica parziale delle caratteristiche costruttive e/o del sistema di vie di uscita, e/o ampliamenti, le disposizioni del presente decreto si applicano solamente agli impianti e/o alle parti della costruzione oggetto degli interventi di modifica. In ogni caso gli interventi di modifica effettuati su strutture esistenti, che non comportino un loro cambio di destinazione, non possono diminuire le condizioni di sicurezza preesistenti. A fronte di interventi di ampliamento e/o modifiche di strutture sanitarie esistenti, comportanti un incremento di affollamento, in misura tale da essere compatibile con il sistema di vie di uscita esistente e con l'eventuale nuovo assetto planovolumetrico, il predetto sistema di vie di uscita dovra' essere rispondente alle disposizioni di cui al titolo III. 2. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4, le strutture sanitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adeguate alle disposizioni riportate al titolo III dell'allegato entro i termini temporali di cui al successivo art. 6. Non sussiste l'obbligo dell'adeguamento per le strutture sanitarie: a) per le quali sia stato rilasciato il certificato di prevenzione incendi; b) per le quali siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di modifica, adeguamento, ristrutturazione o ampliamento sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei Vigili del fuoco. 3. Le disposizioni di cui al titolo IV dell'allegato si applicano alle strutture sanitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), di nuova costruzione ed esistenti. 4. Le disposizioni di cui al titolo IV dell'allegato si applicano altresi': a) alle strutture, fino a 25 posti letto, che erogano prestazioni a ciclo diurno in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale, sia esistenti che di nuova costruzione; b) alle strutture esistenti, fino a 25 posti letto, che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo.