Art. 2.
  1. Il presente decreto entra in vigore il 1 ottobre 2002.
  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e  fino  al  31  dicembre  2002,  ai  fini della determinazione degli
interessi  usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo
1996, n. 108, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del
presente decreto devono essere aumentati della meta'.