Art. 3.
  1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere
in  ciascuna  sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente
visibile la tabella riportata in allegato (Allegato A).
  2. Le banche e gli intermediari finanziari al fine di verificare il
rispetto  del  limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo
1996,  n.  108,  si attengono ai criteri di calcolo delle "istruzioni
per  la  rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della
legge   sull'usura"  emanate  dalla  Banca  d'Italia  e  dall'Ufficio
italiano dei cambi.
  3.  La  Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono per
il  trimestre  1 luglio 2002 - 30 settembre 2002 alla rilevazione dei
tassi   effettivi   globali  medi  praticati  dalle  banche  e  dagli
intermediari  finanziari con riferimento alle categorie di operazioni
indicate  nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del
16 settembre 2002.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 18 settembre 2002
                                    Il direttore generale: Siniscalco