Art. 4. Organi responsabili 1. Il ricorso alla procedura in economia, nell'ambito dei fondi assegnati per ciascun programma, nel rispetto delle norme contenute nel presente provvedimento, e' autorizzato dal dirigente militare o civile titolare del potere di spesa. Presso gli organismi periferici il titolare del potere di spesa e' il comandante dell'ente o distaccamento provvisto di autonomia amministrativa. 2. Il comandante, se non riveste grado dirigenziale, puo' autorizzare le sottonotate spese: a) spese afferenti alle utenze di acqua, luce, gas nonche' per quelle di cui alla lettera o) dell'art. 2, nell'ambito dei limiti di cui all'art. 3; b) tutte le altre spese nei limiti di 20.000 euro; per importi superiori e' necessaria l'autorizzazione da parte dell'alto comando competente ovvero da parte dell'autorita' logistica centrale o di quella individuata dagli ordinamenti di forza armata. Per l'Arma dei carabinieri l'autorizzazione e' rilasciata dall'autorita' individuata con apposito provvedimento del Comando generale. 3. L'atto che autorizza il ricorso alla procedura in economia da parte del titolare del potere di spesa deve indicare: a) l'esigenza da soddisfare; b) i motivi per i quali e' adottata la procedura in economia; c) in quale tipologia di spese, prevista nel presente provvedimento, rientri l'acquisizione; d) l'importo presunto della spesa; e) il capitolo di imputazione della spesa.