Art. 4.
                         Organi responsabili

  1.  Il  ricorso  alla  procedura in economia, nell'ambito dei fondi
assegnati  per  ciascun programma, nel rispetto delle norme contenute
nel  presente  provvedimento, e' autorizzato dal dirigente militare o
civile  titolare del potere di spesa. Presso gli organismi periferici
il  titolare  del  potere  di  spesa  e'  il  comandante  dell'ente o
distaccamento provvisto di autonomia amministrativa.
  2.   Il   comandante,  se  non  riveste  grado  dirigenziale,  puo'
autorizzare le sottonotate spese:
    a) spese  afferenti  alle  utenze di acqua, luce, gas nonche' per
quelle  di cui alla lettera o) dell'art. 2, nell'ambito dei limiti di
cui all'art. 3;
    b) tutte  le  altre  spese nei limiti di 20.000 euro; per importi
superiori  e'  necessaria l'autorizzazione da parte dell'alto comando
competente  ovvero  da  parte  dell'autorita' logistica centrale o di
quella  individuata dagli ordinamenti di forza armata. Per l'Arma dei
carabinieri l'autorizzazione e' rilasciata dall'autorita' individuata
con apposito provvedimento del Comando generale.
  3.  L'atto  che  autorizza il ricorso alla procedura in economia da
parte del titolare del potere di spesa deve indicare:
    a) l'esigenza da soddisfare;
    b) i motivi per i quali e' adottata la procedura in economia;
    c) in   quale   tipologia   di   spese,   prevista  nel  presente
provvedimento, rientri l'acquisizione;
    d) l'importo presunto della spesa;
    e) il capitolo di imputazione della spesa.