Art. 6.
                     Verifica della prestazione

  1.  Per  le  spese  di  importo superiore a 20.000 euro, i beni e i
servizi  di  cui  al  presente provvedimento devono essere sottoposti
rispettivamente  a  collaudo  o  constatazione di regolare esecuzione
entro  venti  giorni  dall'acquisizione.  Per  le  spese  di  importo
inferiore  a  20.000  euro, il funzionario incaricato del ricevimento
dei   materiali   o  dell'accertamento  dell'esecuzione  dei  servizi
effettua  le  verifiche  quantitative  e qualitative da far risultare
mediante  dichiarazione  di "buona provvista" o "buona esecuzione" da
apporre e sottoscrivere a tergo delle fatture presentate dalle ditte.
Il  collaudo o la constatazione di regolare esecuzione e' eseguito da
dipendenti  militari  o civili dell'organismo, appositamente nominati
dal comandante o dal dirigente preposto alla direzione dell'organismo
procedente; le relative risultanze devono formare oggetto di apposito
atto sottoscritto da coloro che lo hanno effettuato. Il collaudo e le
constatazioni  di  regolare  esecuzione non possono essere effettuati
dai   funzionari   che   abbiano   partecipato   al  procedimento  di
acquisizione dei beni e servizi.