Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con Il Ministro della salute Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 3, comma 7; Vista la direttiva 91/692/CEE sulla standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente; Vista la decisione della Commissione europea 95/337/CEE del 25 luglio 1995 che modifica la decisione 92/446/CEE concernente questionari relativi alle direttive del settore "acque": Considerata la necessita' di redigere rapporti sull'attuazione delle direttive comunitarie in materia di acque sulla base di questionari predisposti dalla Commissione europea; Considerato altresi' che i questionari devono comprendere tutte le informazioni dovute alla Commissione europea, al fine di consentire alla Commissione stessa la verifica della piena e corretta attuazione delle direttive in materia di acque; Ritenuto che le informazioni devono garantire la completezza, la coerenza, l'omogeneita' e la comparabilita' dei dati in essa presenti; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano resa nella riunione dell'11 luglio 2002; Decreta: Art. 1. 1. Al fine di assolvere agli obblighi comunitari e assicurare la piu' ampia divulgazione delle informazioni sullo stato di qualita' delle acque di cui all'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, sue modifiche e integrazioni, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano trasmettono, su supporto informatico, all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) i dati conoscitivi, le informazioni e le relazioni secondo le modalita' e gli standard informativi di cui all'allegato al presente decreto entro e non oltre le scadenze temporali previste per i singoli settori. 2. L'ANPA elabora a livello nazionale, nell'ambito del Sistema informativo nazionale ambientale, i dati e le informazioni di cui al comma 1 e predispone, sulla base delle relazioni trasmesse dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, relazioni di sintesi per ciascun settore. 3. L'ANPA trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, su richiesta, agli altri Ministeri, i dati elaborati, le relazioni di sintesi e le cartografie per i singoli settori, tenuto conto dei programmi informatici predisposti dalla Commissione europea e delle scadenze temporali di cui all'allegato. L'ANPA fornisce altresi' le informazioni agli organismi europei internazionali mediante i questionari predisposti dagli stessi. 4. Ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 1999 le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano trasmettono, su supporto informatico, al Ministero della salute i dati di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 7, secondo le modalita' e gli standard informativi di cui all'allegato al presente decreto, entro e non oltre le scadenze temporali ivi previste.