Il Ministro dell'ambiente
                    e della tutela del territorio
                           di concerto con
                      Il Ministro della salute

   Visto  il  decreto  legislativo  11  maggio  1999, n. 152, recante
"Disposizioni   sulla   tutela   delle   acque   dall'inquinamento  e
recepimento  della  direttiva  91/271/CEE  concernente il trattamento
delle  acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla
protezione   delle  acque  dall'inquinamento  provocato  dai  nitrati
provenienti da fonti agricole" e successive modifiche ed integrazioni
ed in particolare l'art. 3, comma 7;
   Vista   la  direttiva  91/692/CEE  sulla  standardizzazione  e  la
razionalizzazione  delle  relazioni relative all'attuazione di talune
direttive concernenti l'ambiente;
   Vista  la  decisione  della  Commissione europea 95/337/CEE del 25
luglio   1995   che  modifica  la  decisione  92/446/CEE  concernente
questionari relativi alle direttive del settore "acque":
   Considerata  la  necessita'  di  redigere rapporti sull'attuazione
delle  direttive  comunitarie  in  materia  di  acque  sulla  base di
questionari predisposti dalla Commissione europea;
   Considerato altresi' che i questionari devono comprendere tutte le
informazioni  dovute  alla Commissione europea, al fine di consentire
alla Commissione stessa la verifica della piena e corretta attuazione
delle direttive in materia di acque;
   Ritenuto  che  le informazioni devono garantire la completezza, la
coerenza,   l'omogeneita'  e  la  comparabilita'  dei  dati  in  essa
presenti;
   Acquisita  l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano resa
nella riunione dell'11 luglio 2002;

                              Decreta:

                               Art. 1.

   1.  Al  fine di assolvere agli obblighi comunitari e assicurare la
piu'  ampia  divulgazione  delle informazioni sullo stato di qualita'
delle  acque  di  cui all'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 11
maggio  1999,  n.  152, sue modifiche e integrazioni, le regioni e le
province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  trasmettono,  su supporto
informatico,  all'Agenzia  nazionale  per la protezione dell'ambiente
(ANPA)  i dati conoscitivi, le informazioni e le relazioni secondo le
modalita'  e gli standard informativi di cui all'allegato al presente
decreto  entro  e  non  oltre  le  scadenze  temporali previste per i
singoli settori.
   2.  L'ANPA  elabora  a  livello nazionale, nell'ambito del Sistema
informativo  nazionale ambientale, i dati e le informazioni di cui al
comma  1  e  predispone,  sulla  base delle relazioni trasmesse dalle
regioni  e  dalle province autonome di Trento e Bolzano, relazioni di
sintesi per ciascun settore.
   3.  L'ANPA trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio  e,  su richiesta, agli altri Ministeri, i dati elaborati,
le  relazioni  di  sintesi  e  le  cartografie per i singoli settori,
tenuto  conto dei programmi informatici predisposti dalla Commissione
europea  e  delle  scadenze  temporali  di  cui  all'allegato. L'ANPA
fornisce    altresi'   le   informazioni   agli   organismi   europei
internazionali mediante i questionari predisposti dagli stessi.
   4.  Ai  sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo n. 152
del  1999  le  regioni  e  le  province  autonome di Trento e Bolzano
trasmettono,  su  supporto  informatico,  al Ministero della salute i
dati  di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 7, secondo le modalita' e
gli  standard  informativi  di  cui all'allegato al presente decreto,
entro e non oltre le scadenze temporali ivi previste.