Art. 2.

   1.  Il  Ministero dell'ambiente e tutela del territorio invia alla
Commissione  europea  la  documentazione  relativa  a ciascun settore
sulla  base  degli  elaborati  di cui all'art. 1, comma 2, secondo le
scadenze temporali derivanti dagli obblighi comunitari.
   2.  Entro  30  giorni  successivi  alle  scadenze temporali di cui
all'art.  1,  l'ANPA  trasmette  al  Ministero  dell'ambiente e della
tutela  del  territorio  un  elenco  delle  regioni  e delle province
autonome  che non hanno adempiuto agli obblighi previsti nel presente
decreto.
   3. In caso di accertata inattivita' da parte delle regioni e delle
province  autonome  dei  compiti di cui all'art. 1, il Presidente del
Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del Ministro dell'ambiente e
della  tutela  del territorio o del Ministro della salute, esercita i
poteri  sostitutivi  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  3,  del decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 152.
Roma, 18 settembre 2002


                                        Il Ministro dell'ambiente
                                      e della tutela del territorio
                                                 Matteoli


Il Ministro della salute
        Sirchia