Art. 2. 1. Il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio invia alla Commissione europea la documentazione relativa a ciascun settore sulla base degli elaborati di cui all'art. 1, comma 2, secondo le scadenze temporali derivanti dagli obblighi comunitari. 2. Entro 30 giorni successivi alle scadenze temporali di cui all'art. 1, l'ANPA trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio un elenco delle regioni e delle province autonome che non hanno adempiuto agli obblighi previsti nel presente decreto. 3. In caso di accertata inattivita' da parte delle regioni e delle province autonome dei compiti di cui all'art. 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o del Ministro della salute, esercita i poteri sostitutivi ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. Roma, 18 settembre 2002 Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Matteoli Il Ministro della salute Sirchia