Art. 2.
  L'ammontare  delle somme affluite ai sensi del precedente art. 1 e'
ripartito  dall'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale nelle
seguenti misure:
    a) Euro 268 destinati, in base alle aliquote previste dall'art. 5
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 31 dicembre 1971, n.
1403,  e  successive  modificazioni,  alle  gestioni previdenziali ed
assicurative   interessate   per   le   posizioni   contributive  dei
lavoratori;
    b) Euro 22 per assicurare la copertura delle spese necessarie per
far  fronte all'organizzazione ed allo svolgimento dei compiti di cui
all'art.  33  della legge n. 189 del 2002, da assegnare per due terzi
al  Ministero  dell'interno  e per un terzo al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali.