Art. 2. L'ammontare delle somme affluite ai sensi del precedente art. 1 e' ripartito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale nelle seguenti misure: a) Euro 268 destinati, in base alle aliquote previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, e successive modificazioni, alle gestioni previdenziali ed assicurative interessate per le posizioni contributive dei lavoratori; b) Euro 22 per assicurare la copertura delle spese necessarie per far fronte all'organizzazione ed allo svolgimento dei compiti di cui all'art. 33 della legge n. 189 del 2002, da assegnare per due terzi al Ministero dell'interno e per un terzo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.