Art. 3.
  I  datori di lavoro di cui all'art. 33, comma 1, della legge n. 189
del  2002,  possono  versare,  previa domanda, all'Istituto nazionale
della  previdenza  sociale i contributi ed i premi nonche' i relativi
interessi  dovuti  per  i  periodi  antecedenti ai tre mesi di cui al
comma  3  del medesimo articolo, in un'unica soluzione ovvero in rate
mensili di eguale importo, maggiorate:
    a) fino a ventiquattro mesi degli interessi legali;
    b) fino   a  trentasei  mesi,  degli  interessi  di  dilazione  a
decorrere dal venticinquesimo mese.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo   e   sara'   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
    Roma, 26 agosto 2002
                                                  Il Ministro: Maroni
Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 2002
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 146