Art. 3. I datori di lavoro di cui all'art. 33, comma 1, della legge n. 189 del 2002, possono versare, previa domanda, all'Istituto nazionale della previdenza sociale i contributi ed i premi nonche' i relativi interessi dovuti per i periodi antecedenti ai tre mesi di cui al comma 3 del medesimo articolo, in un'unica soluzione ovvero in rate mensili di eguale importo, maggiorate: a) fino a ventiquattro mesi degli interessi legali; b) fino a trentasei mesi, degli interessi di dilazione a decorrere dal venticinquesimo mese. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 agosto 2002 Il Ministro: Maroni Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 2002 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 146