(all. 1 - art. 1)
                                                           Allegato A
                 PIANO PER L'ARTE CONTEMPORANEA 2002
Premessa.
    1.    Nel   patrimonio   culturale   pubblico   italiano   l'arte
contemporanea   occupa  ancora  un  posto  marginale,  in  senso  sia
quantitativo sia qualitativo. Questa lacuna, particolarmente evidente
nel  caso dei musei statali, ha inciso negativamente sulla conoscenza
dell'arte  del presente e del recente passato, sulla promozione della
creativita'  artistica  a livello nazionale e anche sullo sviluppo di
un  moderno  sistema dell'arte contemporanea, nel quale e' necessaria
la  presenza di acquirenti e committenti pubblici che operino in modo
selettivo ma regolare.
    2.  Oggi  e'  in  atto un'inversione di tendenza, che ha preso le
mosse dalla creazione di nuovi spazi destinati all'arte contemporanea
o dall'ampliamento di quelli esistenti. A livello nazionale, e' stato
costi-tuito, in base alla legge 12 luglio 1999, n. 237, il Centro per
la  documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee, e si
stanno  ampliando  le aree espositive della Galleria nazionale d'arte
moderna.  Anche  a livello locale si stanno creando, ristrutturando e
potenziando  strutture  o  sezioni  di  musei specializzate in questo
settore.
    3.  Alla  crescita  di  spazi per l'arte contemporanea deve pero'
corrispondere la crescita del patrimonio pubblico volto a documentare
in  forma  permanente  gli  esiti piu' significativi della produzione
recente  e  attuale,  secondo  un'ottica  di sistema che massimizzi e
coordini gli sforzi in atto da parte delle diverse amministrazioni.
    4.  Per  questo  scopo  e'  stato predisposto il Piano per l'arte
contemporanea   2002   (di   seguito  denominato  "Piano"),  previsto
dall'art.  3  della  legge 23 febbraio 2001, n. 29, che cosi' recita:
"Al  fine  di  consentire l'incremento del patrimonio pubblico d'arte
contemporanea,  anche  mediante  l'acquisizione  d'opere  di  artisti
italiani e stranieri, il Ministro per i beni e le attivita' culturali
predispone  un  "Piano per l'arte contemporanea, per la realizzazione
del  quale, ivi comprese le attivita' propedeutiche e di gestione del
medesimo,  e' autorizzata, a decorrere dall'anno 2002, la spesa annua
di lire 10.000 milioni".
Obiettivi.
    5. Per il 2002 il Piano rivestira' carattere sperimentale e avra'
i seguenti obiettivi:
      a)  Avviare  la  strategia  di crescita delle collezioni d'arte
contemporanea   di  rilevanza  nazionale  dei  musei  dipendenti  dal
Ministero  per i beni e le attivita' culturali (di seguito denominato
"Ministero"),  secondo  la  duplice  esigenza  di  colmare  le lacune
retrospettive e di lasciare spazio alla creativita' del presente;
      b) Creare  le  condizioni  per  costituire  una  rete di centri
d'eccellenza,  della quale facciano parte, oltre agli istituti di cui
alla  lettera a) i musei dipendenti dalle regioni e dagli enti locali
che   operano   nel   settore   dell'arte   contemporanea   in   modo
particolarmente  qualificato,  procedendo  nel 2002 alla ricognizione
delle  realta'  operanti  sul territorio nazionale e alla definizione
dei  criteri  di  selezione.  Nelle successive annualita' del Piano i
centri  d'eccellenza  cosi'  individuati  potranno  esser  oggetto di
interventi   di   cofinanziamento   destinati   a   incrementarne  le
collezioni.
    6.  Per  il conseguimento degli obiettivi di cui al punto 5 a) si
seguiranno i principi, i criteri e le modalita' previsti dal presente
Piano.
    7.  Per il conseguimento degli obiettivi di cui ai punto 5 b), si
procedera'  mediante  le  intese  previste dal decreto legislativo 28
agosto  1997,  n.  281.  Una  quota  non inferiore al 50% delle spese
propedeutiche  e  di  gestione  del  Piano  di  cui al punto 17 viene
destinata  al  cofinanziamento  delle relative attivita' da parte del
Ministero.
Ambito di applicazione.
    8.  Sono  oggetto  del Piano le opere di artisti viventi o la cui
esecuzione  risalga,  a  meno  di  50 anni, compresi i prodotti della
fotografia  e  del  design  industriale,  che  rivestano un interesse
culturale   tale   da   giustificarne  l'acquisizione  al  patrimonio
pubblico.
    Concorrono   all'incremento   del   patrimonio   pubblico  d'arte
contemporanea,  anche  se  in  forma  complementare,  gli  archivi di
artisti,  collezionisti, galleristi, i fondi fotografici, audiovisivi
e  in genere la documentazione che abbia diretta attinenza con questo
patrimonio, ne accresca la conoscenza e ne favorisca lo studio.
    9. La modalita' ordinaria d'incremento del patrimonio pubblico e'
l'acquisizione.  Tuttavia,  poiche'  l'arte  contemporanea,  per  sua
natura,  continua  ad  essere  prodotta,  in questo settore specifico
l'incremento  puo' assumere anche altre forme, come la committenza di
nuove  opere o l'acquisto delle opere eseguite in occasione di mostre
o  selezionate  attraverso  concorsi  e premi per la promozione degli
artisti.  In entrambi i casi sono ammissibili anche le spese relative
alle  procedure  di  selezione,  alla  progettazione e realizzazione,
all'organizzazione  dei concorsi e ai premi da assegnare agli artisti
vincitori.
    10.  Oltre alle attivita' direttamente finalizzate all'incremento
del patrimonio pubblico, sono finanziabili anche quelle propedeutiche
e  di  gestione,  ossia  tutti  gli  interventi,  anche  di carattere
conoscitivo,  che  consentono  la  predisposizione, l'attuazione e la
valutazione del Piano, nei limiti di spesa indicati al punto 17.
    11.  Rientrano  fra  queste  attivita'  le  azioni  che  mirano a
razionalizzare  la  politica  di  incremento  delle collezioni d'arte
contemporanea  e  a  favorire,  in  accordo con le regioni e gli enti
locali,  la creazione della rete di centri d'eccellenza attraverso le
attivita' indicate al punto 7.
    Sono   di   conseguenza   ammissibili   anche  le  spese  per  la
costituzione  e  il  funzionamento degli organismi di coordinamento e
dei  gruppi  di lavoro che potranno essere istituiti per le finalita'
sopra indicate.
Criteri generali.
    12.   L'incremento   del   patrimonio  pubblico  deve  soddisfare
anzitutto  un  interesse  di  ordine  culturale.  L'individuazione di
questo interesse presuppone:
      a) un   giudizio   di   valore   sulle  opere  da  acquisire  o
commissionare,  che  deve essere espresso non solo in senso assoluto,
considerando  le  loro  caratteristiche,  ma anche in senso relativo,
considerando  il  loro rapporto sia con il patrimonio pubblico d'arte
contemporanea  in  generale sia con la collezione, edifico o contesto
cui esse sono destinate;
      b) la valutazione delle condizioni di conservazione e fruizione
che potranno essere assicurate a queste opere.
    Compatibilmente  con  il  perseguimento dell'interesse culturale,
devono  inoltre  essere  garantite  la  convenienza  delle operazioni
d'acquisizione e committenza.
    13.   I   musei  e  gli  istituti  beneficiari  degli  interventi
finanziati  dal  Piano sono tenuti a definire preliminarmente la loro
politica di acquisizione in materia di arte contemporanea.
    Si   applica,   a   tale  proposito,  quanto  previsto  dall'Atto
d'indirizzo  sui  criteri  tecnico-scientifici  e  sugli  standard di
funzionamento e sviluppo dei musei approvato con decreto ministeriale
10 maggio  2001,  punto  VI.2:  "Ogni  museo  deve adottare e rendere
pubbliche  le  linee  della  propria  politica  di  incremento  delle
collezioni,  impegnandosi  a  rivederle  periodicamente.  Gli oggetti
devono  essere  acquisiti  coerentemente  con  le linee stabilite dal
museo  e  deve  essere  documentata  la loro legittima provenienza. I
musei  devono  evitare  di  acquisire opere che non siano in grado di
conservare  ed  esporre  in  maniera  adeguata  o  siano di legittimo
interesse di altri musei, senza informarli preventivamente".
Assi d'intervento.
    14. Il Piano si articola nei seguenti assi d'intervento:
      a) acquisizione;
      b) committenza;
      c) concorsi  e  premi  di  promozione  che prevedano l'acquisto
delle opere vincitrici;
      d) attivita' propedeutiche e di gestione del Piano.
    15. Le priorita' per ciascun asse d'intervento nel 2002 sono:
      a) acquisizioni:
        colmare le lacune esistenti nelle collezioni, con particolare
riguardo  al  settore  contemporaneo  della Galleria Nazionale d'Arte
Moderna;
        privilegiare   gli  acquisti  che  favoriscano  o  completino
donazioni di elevato interesse culturale;
        acquisire   le   opere   importanti  concesse  da  artisti  o
collezionisti in comodato o deposito;
      b) committenza:
        orientare  gli  interventi  di  committenza  verso  gli spazi
museali  di  nuova realizzazione, che ospiteranno in tutto o in parte
collezioni d'arte contemporanea;
      c)  concorsi e premi di promozione che prevedano l'acquisizione
delle opere vincitrici:
        organizzare  la  seconda  edizione  del Premio per la Giovane
Arte Italiana;
      d) attivita' propedeutiche e di gestione:
        ricognizione  dei  musei  e  istituti  dipendenti  dagli enti
territoriali che operano nel settore dell'arte contemporanea;
        definizione   dei  requisiti  per  la  selezione  dei  centri
d'eccellenza e delle relative procedure.
    16. Alla valutazione delle proposte da finanziare per gli assi a)
e b) si applicano i seguenti criteri generali:
      a) acquisizione:
        interesse  culturale  dell'opera,  serie,  collezione o fondo
documentario  da  acquisire, tenendo conto delle sue caratteristiche,
della  sua importanza per il patrimonio pubblico e della sua coerenza
con il museo, raccolta, edificio o contesto di destinazione;
        garanzia di conservazione e pubblica fruizione;
        congruita' del prezzo d'acquisto;
      b) committenza:
        compatibilita'    dell'intervento    contemporaneo   con   la
collezione, edificio o il contesto cui e' destinato;
        correttezza della procedura di selezione;
        adeguata motivazione della scelta degli artisti da invitare.
Finanziamenti.
    17.  Le quote di finanziamento da destinare a ciascuno degli assi
d'intervento per il 2002, dato il carattere sperimentale del Piano in
questo  primo  anno  di  applicazione, non sono state fissate in modo
rigido.  Posto  che  il  canale  ordinario d'incremento e' costituito
dalle acquisizioni, si e' stabilito per gli altri ambiti d'intervento
un  limite  in  percentuale che ha ancora carattere orientativo. Cio'
consentira'   di   destinare   comunque   agli   acquisti   le  somme
eventualmente non spese per altri scopi.
    Le soglie previste sono le seguenti:
      committenza non oltre il 20%;
      spese del Premio per la giovane arte italiana non oltre il 10%;
      attivita' preliminari e di gestione del Piano non oltre il 10%.
Gestione e valutazioni tecnico-scientifiche.
    18.  La gestione del Piano e' assicurata dalla direzione generale
per  l'architettura  e  l'arte  contemporanea  (di seguito denominata
"direzione    generale"),    che    si    avvale   della   consulenza
tecnico-scientifica   del   Comitato   per  l'architettura  e  l'arte
contemporanea (di seguito denominato "Comitato").
    La   procedura   di   selezione   delle   opere  da  acquisire  e
commissionare  prevede  le  seguenti  fasi:  proposta, valutazione di
opportunita' e ordine di priorita'.
    19. Le proposte d'acquisizione e committenza per l'anno 2002 sono
formulate  dalle  soprintendenze  e  dagli  istituti  periferici  del
Ministero  che  possiedono  o  intendono costituire collezioni d'arte
contemporanea.
    Le  proposte devono essere esaurienti, motivate e coerenti con la
politica  d'incremento  del  museo. Se gli acquisti sono diretti alla
costituzione  di  nuove  collezioni,  queste  devono  rispondere a un
progetto,  da  allegare  alla  proposta, che ne motivi l'esigenza, ne
dichiari le finalita' e ne garantisca la gestione e lo sviluppo.
    Per  assicurare  la  completezza  dei  dati da fornire in sede di
proposta  e  facilitarne  la  comparabilita', per gli acquisti dovra'
essere   utilizzato   il   formulario   di   presentazione  contenuto
nell'appendice 1.
    20.   Il  Comitato  esprime  un  parere  sull'opportunita'  delle
proposte   di   acquisizione   e   committenza   e  sull'assegnazione
dell'ordine di priorita', tenendo conto:
      delle   motivazioni  indicate  dai  proponenti,  e  della  loro
coerenza con la politica d'incremento delle rispettive collezioni;
      dei  criteri  di valutazione e delle priorita' indicati per gli
assi d'intervento a) e b) ai precedenti punti 15 e 16.
    21. Il bando del Premio per la giovane arte italiana 2002/2003 e'
adottato dal Ministro su proposta del direttore generale.
Relazione trimestrale e valutazione d'efficacia.
    22.  Ogni tre mesi, e per la prima volta entro il 30 giugno 2002,
il  direttore  generale presenta al Ministro una relazione contenente
l'elenco  delle proposte di acquisizione e committenza pervenute e di
quelle approvate.
    23.  Entro il 30 novembre 2002, il direttore generale presenta al
Ministro una valutazione d'efficacia del Piano.
    Ai  fini  della verifica del conseguimento degli obiettivi di cui
al punto 5 a) saranno oggetto di valutazione in particolare:
      la  capacita'  di  pianificazione  e  valutazione  da parte dei
singoli  istituti, che si concretizza nella definizione della propria
politica  d'incremento  e nella coerenza e motivazione delle proposte
d'acquisizione o committenza;
      l'efficienza  delle  procedure  di  gestione,  con  particolare
riferimento ai tempi di svolgimento.
    Ai  fini  della verifica del conseguimento degli obiettivi di cui
al punto 5 a), saranno oggetto di valutazione in particolare:
      lo  stato  della  ricognizione  sui  musei  e centri attivi nel
settore dell'arte contemporanea;
      definizione    dei   criteri,   modalita'   e   procedure   per
l'individuazione dei centri d'eccellenza.
Indicazioni transitorie.
    24.  Fino all'insediamento del comitato, il parere sulle proposte
di  acquisto  e  committenza e' formulato, su richiesta del direttore
generale,  dalla  commissione  interinale  per  gli  acquisti  d'arte
contemporanea  istituita  con  decreto  del  direttore  generale  del
13 dicembre 2001.

                                                          Appendice 1
                  SCHEDA PER LE PROPOSTE D'ACQUISTO

1. Dati della raccolta d'arte contemporanea.
    1.1 Storia, consistenza, caratteristiche.
    1.2 Politica di incremento.
2. Dati delle opere delle quali si propone l'acquisto.
    a. opere singole:
      a.1   descrizione   (tecnica,  dimensioni;  esemplare  unico  o
multiplo; notizie storico-artistiche);
      a.2 provenienza;
      a.3 cenni biografici sull'autore;
      a.4 fotografia;
    b. collezioni:
      b.1 elenco delle opere (con scheda sintetica);
      b.2 cenni sulla storia della collezione;
      b.3 fotografie;
    c. fondi documentari:
      c.1 descrizione generale e consistenza;
      c.2 cenni sulla storia del fondo;
      c.3 elenco o quantificazione per tipologia dei documenti.
3. Motivazione dell'acquisto.
    3.1 Coerenza con la raccolta d'arte contemporanea.
    3.2  Importanza  dell'opera  in se' e in rapporto alla produzione
dell'artista.
    3.3 Eventuale assenza dalle collezioni pubbliche italiane.
4. Valutazione del prezzo.
    4.1   Valutazione   in   rapporto   con  le  quotazioni  correnti
dell'artista o degli artisti o in rapporto con acquisiti analoghi.
    4.2 Possibilita' di ribasso.
5.  Priorita'  della  proposta  di  acquisto  (in  relazione ad altre
eventualmente presentate dallo stesso istituto).
    5.1 Importanza dell'acquisto.
    5.2  Particolari  ragioni di urgenza (asta, divisioni ereditarie,
etc.).
    5.3 Esistenza di impegni ad acquistare e/o di contratti comodato,
deposito, etc.
6. Offerta di vendita.
    (allegare  la  documentazione  relativa  all'offerta da parte del
proprietario   o  rappresentante,  comprensiva  del  prezzo  e  delle
eventuali condizioni).