Art. 11.
                       Mobilita' professionale
    1. I settori formativi ai fini della mobilita' professionale sono
i seguenti:
      a) scuola elementare e media;
      b) istituti secondari superiori;
      c) istituti educativi.
    2.  Possono  presentare  domanda  di  mobilita'  professionale  i
dirigenti scolastici che abbiano superato il periodo di prova.
    3. Alla mobilita' professionale e' destinata un'aliquota di posti
fino al 15 per cento della disponibilita' totale.
    4.  Con  decreto  del competente direttore generale del Ministero
dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca viene stabilita la
data  entro la quale gli aspiranti alla mobilita' professionale tra i
diversi  settori  possono  presentare  domanda  per  la frequenza dei
moduli  di  formazione  specifica  di  cui  all'art.  29, comma 6 del
decreto legislativo n. 165/2001.
    5.   Ove   il  numero  dei  dirigenti  aspiranti  alla  mobilita'
professionale sia superiore al contingente stabilito per l'ammissione
alla  frequenza dei moduli di formazione specifica che si terranno in
occasione  del corso di formazione del corso concorso di cui all'art.
29    del    decreto   legislativo   n.   165/2001,   si   procedera'
all'individuazione   degli  aspiranti  da  ammettere  alle  attivita'
formative  sulla  base  dell'esperienza  professionale  maturata  nel
settore  formativo richiesto. In mancanza di tale esperienza si fara'
riferimento   all'anzianita'   di  servizio  di  ruolo  di  direttore
didattico e/o preside.
    6.  L'accoglimento  della  domanda  di mobilita' professionale e'
subordinato  all'esito  positivo dell'esame finale relativo ai moduli
frequentati.