Art. 11. Mobilita' professionale 1. I settori formativi ai fini della mobilita' professionale sono i seguenti: a) scuola elementare e media; b) istituti secondari superiori; c) istituti educativi. 2. Possono presentare domanda di mobilita' professionale i dirigenti scolastici che abbiano superato il periodo di prova. 3. Alla mobilita' professionale e' destinata un'aliquota di posti fino al 15 per cento della disponibilita' totale. 4. Con decreto del competente direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca viene stabilita la data entro la quale gli aspiranti alla mobilita' professionale tra i diversi settori possono presentare domanda per la frequenza dei moduli di formazione specifica di cui all'art. 29, comma 6 del decreto legislativo n. 165/2001. 5. Ove il numero dei dirigenti aspiranti alla mobilita' professionale sia superiore al contingente stabilito per l'ammissione alla frequenza dei moduli di formazione specifica che si terranno in occasione del corso di formazione del corso concorso di cui all'art. 29 del decreto legislativo n. 165/2001, si procedera' all'individuazione degli aspiranti da ammettere alle attivita' formative sulla base dell'esperienza professionale maturata nel settore formativo richiesto. In mancanza di tale esperienza si fara' riferimento all'anzianita' di servizio di ruolo di direttore didattico e/o preside. 6. L'accoglimento della domanda di mobilita' professionale e' subordinato all'esito positivo dell'esame finale relativo ai moduli frequentati.