Art. 12.
                              Incarichi
    1. Il conferimento e il mutamento di incarico hanno effetto dal 1
settembre  di  ogni  anno  scolastico  sulla  base dei criteri di cui
all'art.  19, comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001 e dell'art.
23, comma 1 del C.C.N.L.
    2.  Gli  incarichi  dirigenziali, per le tipologie previste dalle
norme  vigenti,  sono  conferiti  a  tempo  determinato dal dirigente
generale  dell'Ufficio  scolastico regionale ai dirigenti dell'area V
nell'ambito  della  dotazione  dei  rispettivi  ruoli regionali della
dirigenza  scolastica  e nel rispetto dei criteri di cui all'art. 19,
comma  1  del  decreto  legislativo  n.  165/2001  e dell'art. 23 del
C.C.N.L.
    Ai   dirigenti  scolastici  utilizzati  presso  l'amministrazione
centrale   e   regionale,   universita'   o   presso   altri  enti  e
amministrazioni,  gli  incarichi  sono conferiti dai responsabili dei
relativi uffici.
    3.  Prima di procedere al conferimento degli incarichi, l'ufficio
scolastico   regionale   assicura   la   pubblicita'  e  il  continuo
aggiornamento  dei  posti  dirigenziali  vacanti  e  di quelli che si
renderanno    disponibili   dall'anno   scolastico   successivo   per
pensionamenti  o  altra  causa,  anche  al  fine  di  consentire agli
interessati l'esercizio del diritto di produrre eventuali domande per
l'accesso ai posti dirigenziali vacanti.
    4.  In  prima  applicazione  (a.  s. 2002/2003), fermo restando i
criteri  generali di cui all'art. 23, comma 1 del C.C.N.L., viene, di
norma,  confermato  l'incarico dirigenziale attualmente rivestito. E'
facolta'  del dirigente interessato esprimere preferenze per sedi e/o
istituzioni  scolastiche vacanti. L'ufficio scolastico regionale puo'
comunque    procedere,    per    motivate   esigenze   di   servizio,
all'affidamento  di nuovo incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 23
del C.C.N.L.
    5.   Il   dirigente  scolastico  che  ha  ottenuto  il  mutamento
dell'incarico  ai  sensi  del comma 4, secondo periodo, per una delle
sedi  o  istituzioni scolastiche richieste, non ha titolo a formulare
ulteriori richieste per i successivi tre anni scolastici.
    6.    Nell'ipotesi   di   ristrutturazione   e   riorganizzazione
dell'Ufficio   dirigenziale  ricoperto,  si  provvede  ad  una  nuova
stipulazione   dell'atto   di  incarico  tenendo  conto,  per  quanto
possibile, delle preferenze del dirigente scolastico interessato.
    7.  Al  personale  in  particolare  posizione  di stato (comando,
distacco,    esonero,    aspettativa   sindacale,   utilizzazione   e
collocamento  fuori  ruolo)  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'art. 50, comma 3, del C.C.N.L.