Art. 12. Incarichi 1. Il conferimento e il mutamento di incarico hanno effetto dal 1 settembre di ogni anno scolastico sulla base dei criteri di cui all'art. 19, comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001 e dell'art. 23, comma 1 del C.C.N.L. 2. Gli incarichi dirigenziali, per le tipologie previste dalle norme vigenti, sono conferiti a tempo determinato dal dirigente generale dell'Ufficio scolastico regionale ai dirigenti dell'area V nell'ambito della dotazione dei rispettivi ruoli regionali della dirigenza scolastica e nel rispetto dei criteri di cui all'art. 19, comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001 e dell'art. 23 del C.C.N.L. Ai dirigenti scolastici utilizzati presso l'amministrazione centrale e regionale, universita' o presso altri enti e amministrazioni, gli incarichi sono conferiti dai responsabili dei relativi uffici. 3. Prima di procedere al conferimento degli incarichi, l'ufficio scolastico regionale assicura la pubblicita' e il continuo aggiornamento dei posti dirigenziali vacanti e di quelli che si renderanno disponibili dall'anno scolastico successivo per pensionamenti o altra causa, anche al fine di consentire agli interessati l'esercizio del diritto di produrre eventuali domande per l'accesso ai posti dirigenziali vacanti. 4. In prima applicazione (a. s. 2002/2003), fermo restando i criteri generali di cui all'art. 23, comma 1 del C.C.N.L., viene, di norma, confermato l'incarico dirigenziale attualmente rivestito. E' facolta' del dirigente interessato esprimere preferenze per sedi e/o istituzioni scolastiche vacanti. L'ufficio scolastico regionale puo' comunque procedere, per motivate esigenze di servizio, all'affidamento di nuovo incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 23 del C.C.N.L. 5. Il dirigente scolastico che ha ottenuto il mutamento dell'incarico ai sensi del comma 4, secondo periodo, per una delle sedi o istituzioni scolastiche richieste, non ha titolo a formulare ulteriori richieste per i successivi tre anni scolastici. 6. Nell'ipotesi di ristrutturazione e riorganizzazione dell'Ufficio dirigenziale ricoperto, si provvede ad una nuova stipulazione dell'atto di incarico tenendo conto, per quanto possibile, delle preferenze del dirigente scolastico interessato. 7. Al personale in particolare posizione di stato (comando, distacco, esonero, aspettativa sindacale, utilizzazione e collocamento fuori ruolo) si applicano le disposizioni di cui all'art. 50, comma 3, del C.C.N.L.