Art. 3.
              Risorse finanziarie per la corresponsione
           della retribuzione di posizione e di risultato
    1.  I  fondi  regionali sono costituiti a decorrere dal 1 gennaio
2001  con  l'insieme  delle risorse gia' dedicate alla corresponsione
del  trattamento economico accessorio di tutto il personale dirigente
scolastico.  A  tal  fine  il M.I.U.R. assegna le risorse disponibili
(tabella  "A") tenuto conto delle unita' di personale considerate per
il  presente  contratto  appartenenti  a  ciascun ruolo regionale, ad
eccezione  degli  stanziamenti  per  le  scuole  a  rischio  che sono
suddivisi  in  base a quanto attribuito nell'anno scolastico 2001/02.
Dal  1  gennaio 2001 confluisce nei fondi anche un importo pro-capite
pari a Euro 140,48 (L. 272.000). Dalla stessa data del 1 gennaio 2001
cessa   di   essere  corrisposta  agli  interessati  ogni  indennita'
confluita nei fondi.
    2.  I fondi regionali sono incrementati a decorrere dal 1 gennaio
2002  utilizzando  le quote di retribuzione individuale di anzianita'
dei   dirigenti   scolastici  cessati  dal  servizio  nell'anno  2001
nell'ambito territoriale interessato.
    Le  modalita' di calcolo e riutilizzo della suddetta retribuzione
individuale di anzianita' sono quelle di cui all'art. 41 del C.C.N.L.
9 gennaio 1997, relativo al personale dirigente dei Ministeri.
    3.  A  decorrere  dal  1  gennaio  2002,  i  fondi regionali sono
altresi'  incrementati  utilizzando  le  risorse finanziarie previste
dalla  legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) per il
processo  di  attuazione  dell'autonomia  scolastica  in  favore  del
personale  di  cui al presente contratto. Tali risorse sono ripartite
proporzionalmente   alle  unita'  di  personale  considerate  per  il
presente  contratto  appartenenti al ruolo di ciascuna regione. Dalla
medesima  data,  considerato che non e' stato possibile utilizzare le
risorse  finanziarie  di cui all'art. 36 del C.C.N.L., i fondi stessi
sono  incrementati  di  un  importo pari all'ammontare delle medesime
risorse  non utilizzate. Alla suddetta data e' defalcata dai fondi la
quota  dell'indennita'  di  direzione  di ciascun dirigente del ruolo
regionale conglobata nello stipendio tabellare.
    4.  Le  consistenze  dei  fondi  regionali  a ciascuna delle date
indicate  nei  precedenti commi 1, 2, e 3 sono indicate nell'allegata
tabella "B".
    5.   A   decorrere  dalla  data  di  definizione  della  presente
contrattazione confluiscono nel fondo le risorse relative ai compensi
per gli incarichi aggiuntivi di cui all'art. 26, comma 2 del C.C.N.L.
    6.  Ad  ogni 1 gennaio successivo i fondi regionali si alimentano
autonomamente  con l'utilizzo delle quote di retribuzione individuale
di  anzianita'  relative ai dirigenti scolastici cessati dal servizio
nell'anno  immediatamente  antecedente  appartenenti  ai  ruoli della
regione interessata.