Art. 4.
                  Utilizzazione dei fondi regionali
    1.  I fondi regionali sono destinati per l'85% del loro ammontare
alla corresponsione della retribuzione di posizione e per il 15% alla
corresponsione della retribuzione di risultato.
    2.  Ogni  incremento  del  fondo  e' ripartito fra i due istituti
retributivi secondo le aliquote percentuali di cui al comma 1.
    3.  Entrambe  le  quote  dei  fondi  debbono essere integralmente
utilizzate  in  ciascun anno scolastico. Le eventuali economie che si
dovessero  realizzare per qualsiasi motivo sono utilizzate in base ai
criteri  definiti  in  sede  di contrattazione integrativa regionale,
distribuendole  fra  retribuzione di posizione e di risultato tenendo
conto della programmazione dei nuovi accessi fino a concorrenza delle
unita'   di   personale   considerate   per  il  presente  contratto.
Costituiscono  economie  anche  le risorse finanziarie destinate alle
finalita'  di cui all'art. 36 del C.C.N.L. per la parte eventualmente
non utilizzata nell'esercizio finanziario 2002.
    4.  Qualora  la  quota  del  fondo destinata alla retribuzione di
risultato  non  sia  sufficiente  ad  assicurare  a ciascun dirigente
scolastico  in  servizio, che ne abbia titolo, un importo pari al 20%
della retribuzione di posizione, l'erogazione di tale retribuzione e'
ricondotta nei limiti delle disponibilita' finanziarie.