Art. 6.
                Criteri generali per l'articolazione
                   della retribuzione di risultato
    1.  La  retribuzione  di  risultato  per  ciascun dirigente sara'
determinata   sulla   base  della  verifica  dei  risultati  e  della
conseguente  valutazione  di  cui  all'art. 27 del suddetto C.C.N.L.,
fatto salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 4.