IL DIRETTORE GENERALE della prevenzione Vista la domanda in data 12 marzo 2001 con la quale il sindaco del comune di Macugnaga ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata "Scheber" che sgorga dall'omonima sorgente nell'ambito del permesso di ricerca "Scheber" sito nel comune di Macugnaga (Verbano - Cusio - Ossola), al fine dell'imbottigliamento e della vendita; Esaminata la documentazione allegata alla domanda; Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924; Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927; Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105; Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 2001; Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalita' di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi; Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339; Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanita' espresso nella seduta del 16 luglio 2002; Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317 di conversione del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217; Preso atto della disposizione ministeriale impartita con nota del 13 marzo 2002, protocollo n. 533 del 14 marzo 2002; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il decreto 30 maggio 2002 del direttore generale della Direzione generale della prevenzione del Ministero della salute; Decreta: Art. 1. E' riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata "Scheber" che sgorga dall'omonima sorgente nell'ambito del permesso di ricerca "Scheber" sito nel comune di Macugnaga (Verbano - Cusio - Ossola).