IL DIRETTORE GENERALE
                          della prevenzione

  Vista  la domanda in data 12 marzo 2001 con la quale il sindaco del
comune  di Macugnaga ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale
naturale   denominata  "Scheber"  che  sgorga  dall'omonima  sorgente
nell'ambito  del  permesso  di  ricerca  "Scheber" sito nel comune di
Macugnaga (Verbano - Cusio - Ossola), al fine dell'imbottigliamento e
della vendita;
  Esaminata la documentazione allegata alla domanda;
  Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;
  Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;
  Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;
  Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;
  Visto  il  decreto  ministeriale  12  novembre  1992,  n. 542, come
modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 2001;
  Visto  il  decreto  ministeriale  13  gennaio  1993  relativo  alle
modalita' di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;
  Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;
  Visto  il  parere  della  III  Sezione  del  Consiglio superiore di
sanita' espresso nella seduta del 16 luglio 2002;
  Vista   la   legge  3  agosto  2001,  n.  317  di  conversione  del
decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217;
  Preso  atto  della disposizione ministeriale impartita con nota del
13 marzo 2002, protocollo n. 533 del 14 marzo 2002;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Visto  il  decreto  30  maggio  2002  del  direttore generale della
Direzione generale della prevenzione del Ministero della salute;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1
del  decreto  legislativo  25  gennaio  1992, n. 105, come modificato
dall'art.  17  del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua
denominata "Scheber" che sgorga dall'omonima sorgente nell'ambito del
permesso di ricerca "Scheber" sito nel comune di Macugnaga (Verbano -
Cusio - Ossola).