IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001,
n. 398;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
20  marzo 2002, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre
2002, lo stato di emergenza nel territorio nazionale per fronteggiare
l'eccezionale  afflusso di cittadini stranieri extracomunitari giunti
irregolarmente in Italia;
  Vista  la  legge  n.  189  del  30  luglio  2002  di "Modifica alla
normativa in materia di immigrazione e asilo";
  Tenuto   conto  che  le  strutture  esistenti  non  risultano  piu'
sufficienti   a   garantire  la  prima  accoglienza,  l'accertamento,
l'identificazione,  l'assistenza  e  la  permanenza  temporanea degli
stranieri giunti irregolarmente in Italia;
  Ravvisata  la necessita' di porre in essere, in termini di assoluta
urgenza,   misure   idonee   per   affrontare   la  grave  situazione
determinatasi  a  seguito dell'improvviso incremento dell'afflusso di
cittadini stranieri irregolari in Italia;
  Considerato  quindi  che  occorre  adottare  con la massima urgenza
tutte  le  iniziative  di  carattere straordinario per il superamento
dello stato di emergenza;
  Acquisita l'intesa del Ministero dell'interno;
  Sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. Il capo del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione
del  Ministero  dell'interno,  anche avvalendosi della collaborazione
dei  prefetti  territorialmente  competenti,  adotta  tutte le misure
necessarie  per  allestire le strutture destinate alla gestione della
emergenza  ed  indicate  ai successivi commi 2 e 4, provvedendo anche
all'esecuzione  di  tutte  le  opere accessorie indispensabili per la
loro funzionalita'.
  2.  Per  l'allestimento  dei  centri  di  identificazione  e  primo
soccorso,  il  Dipartimento  della protezione civile della Presidenza
del Consiglio dei Ministri ed i competenti uffici del Ministero della
difesa  possono essere chiamati a concorrere per tutti gli interventi
che si rendano necessari per l'assolvimento delle finalita' di cui al
presente  articolo,  nonche'  per  la fornitura, anche mediante nuove
acquisizioni,  di  idonee attrezzature e di beni mobili, garantendone
la  movimentazione,  il  trasporto,  il  posizionamento  ed  il  loro
eventuale recupero.
  3. Gli interventi di cui al comma 2 possono altresi' essere attuati
per l'ampliamento ed il miglioramento dei centri di identificazione e
primo  soccorso  gia'  in  attivita'  sul  territorio  nazionale  ivi
compresi  quelli,  non  statali, utilizzati dagli uffici territoriali
del Governo a seguito di apposite convenzioni.
  4.  Per  l'ampliamento delle disponibilita' ricettive dei centri di
permanenza  temporanea e assistenza previsti dall'art. 14 del decreto
legislativo  25  luglio 1998, n. 286, il capo del Dipartimento per le
liberta'   civili   e   l'immigrazione  del  Ministero  dell'interno,
direttamente  o avvalendosi della collaborazione dei prefetti, adotta
tutti  gli  interventi  necessari  provvedendo,  ove  possibile, alla
realizzazione  di  nuove  strutture.  A  tali  fini e' autorizzata la
deroga  alla  procedura di individuazione e costituzione prevista dal
comma l dell'art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
  5. Il capo del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione
del  Ministero  dell'interno  e' altresi' autorizzato, nella gestione
dell'emergenza,   ad   effettuare   interventi,  anche  di  carattere
strutturale,  per  il  risanamento,  riadattamento ed allestimento di
locali  da  adibire  a  strutture  di supporto al coordinamento, alla
comunicazione   e   alla  informatizzazione  nonche'  all'acquisto  o
noleggio di automezzi.