IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 marzo 2002, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2002, lo stato di emergenza nel territorio nazionale per fronteggiare l'eccezionale afflusso di cittadini stranieri extracomunitari giunti irregolarmente in Italia; Vista la legge n. 189 del 30 luglio 2002 di "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e asilo"; Tenuto conto che le strutture esistenti non risultano piu' sufficienti a garantire la prima accoglienza, l'accertamento, l'identificazione, l'assistenza e la permanenza temporanea degli stranieri giunti irregolarmente in Italia; Ravvisata la necessita' di porre in essere, in termini di assoluta urgenza, misure idonee per affrontare la grave situazione determinatasi a seguito dell'improvviso incremento dell'afflusso di cittadini stranieri irregolari in Italia; Considerato quindi che occorre adottare con la massima urgenza tutte le iniziative di carattere straordinario per il superamento dello stato di emergenza; Acquisita l'intesa del Ministero dell'interno; Sentito il Ministero dell'economia e delle finanze; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. Il capo del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, anche avvalendosi della collaborazione dei prefetti territorialmente competenti, adotta tutte le misure necessarie per allestire le strutture destinate alla gestione della emergenza ed indicate ai successivi commi 2 e 4, provvedendo anche all'esecuzione di tutte le opere accessorie indispensabili per la loro funzionalita'. 2. Per l'allestimento dei centri di identificazione e primo soccorso, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i competenti uffici del Ministero della difesa possono essere chiamati a concorrere per tutti gli interventi che si rendano necessari per l'assolvimento delle finalita' di cui al presente articolo, nonche' per la fornitura, anche mediante nuove acquisizioni, di idonee attrezzature e di beni mobili, garantendone la movimentazione, il trasporto, il posizionamento ed il loro eventuale recupero. 3. Gli interventi di cui al comma 2 possono altresi' essere attuati per l'ampliamento ed il miglioramento dei centri di identificazione e primo soccorso gia' in attivita' sul territorio nazionale ivi compresi quelli, non statali, utilizzati dagli uffici territoriali del Governo a seguito di apposite convenzioni. 4. Per l'ampliamento delle disponibilita' ricettive dei centri di permanenza temporanea e assistenza previsti dall'art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il capo del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, direttamente o avvalendosi della collaborazione dei prefetti, adotta tutti gli interventi necessari provvedendo, ove possibile, alla realizzazione di nuove strutture. A tali fini e' autorizzata la deroga alla procedura di individuazione e costituzione prevista dal comma l dell'art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 5. Il capo del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno e' altresi' autorizzato, nella gestione dell'emergenza, ad effettuare interventi, anche di carattere strutturale, per il risanamento, riadattamento ed allestimento di locali da adibire a strutture di supporto al coordinamento, alla comunicazione e alla informatizzazione nonche' all'acquisto o noleggio di automezzi.