Art. 3. 1. Per la gestione dei centri di identificazione e primo soccorso e per quelli di permanenza temporanea ed assistenza, i prefetti possono avvalersi della collaborazione di enti, organizzazioni di volontariato, associazioni umanitarie e del privato sociale. 2. Le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 sono estese, limitatamente al periodo di vigenza dello stato di emergenza, alle organizzazioni di volontariato ed associazioni umanitarie e del privato sociale, chiamate a fornire la propria collaborazione per le attivita' di cui alla presente ordinanza.