Art. 3.
  1. Per la gestione dei centri di identificazione e primo soccorso e
per quelli di permanenza temporanea ed assistenza, i prefetti possono
avvalersi   della   collaborazione   di   enti,   organizzazioni   di
volontariato, associazioni umanitarie e del privato sociale.
  2.  Le  disposizioni  di  cui all'art. 9 del decreto del Presidente
della  Repubblica  8 febbraio 2001, n. 194 sono estese, limitatamente
al  periodo  di vigenza dello stato di emergenza, alle organizzazioni
di  volontariato  ed  associazioni  umanitarie e del privato sociale,
chiamate  a fornire la propria collaborazione per le attivita' di cui
alla presente ordinanza.