Art. 4. 1. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza e' autorizzato ad assicurare il servizio di interpretariato utilizzando personale estraneo alla pubblica amministrazione nelle fasi di emergenza degli sbarchi e per le attivita' di pubblica sicurezza finalizzate al rintraccio di stranieri in condizioni di irregolarita'. 2. Agli interpreti di cui al comma 1, qualora venga loro richiesto di operare al di fuori del proprio luogo di residenza, puo' essere corrisposta, oltre all'ordinario compenso orario, una indennita' "a chiamata" di interpretariato pari a 50 euro lordi per ogni giornata lavorativa.