Art. 4.
  1.   Il   Ministero  dell'interno  -  Dipartimento  della  pubblica
sicurezza e' autorizzato ad assicurare il servizio di interpretariato
utilizzando  personale  estraneo  alla pubblica amministrazione nelle
fasi  di  emergenza  degli  sbarchi  e  per  le attivita' di pubblica
sicurezza  finalizzate  al  rintraccio  di stranieri in condizioni di
irregolarita'.
  2.  Agli interpreti di cui al comma 1, qualora venga loro richiesto
di  operare  al  di fuori del proprio luogo di residenza, puo' essere
corrisposta,  oltre  all'ordinario compenso orario, una indennita' "a
chiamata"  di  interpretariato pari a 50 euro lordi per ogni giornata
lavorativa.