Art. 5.
  1.  Agli  interpreti,  con  incarico  professionale,  conferito dai
presidenti   delle   sezioni   della   commissione  centrale  per  il
riconoscimento  dello  status  di rifugiato, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, oltre l'ordinario
compensoorario,  puo'  essere corrisposta una indennita' "a chiamata"
di interpretariato pari a 50 euro lordi per ogni giornata lavorativa,
qualora venga loro richiesto di operare al di fuori del proprio luogo
di residenza.