Art. 5. 1. Agli interpreti, con incarico professionale, conferito dai presidenti delle sezioni della commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, oltre l'ordinario compensoorario, puo' essere corrisposta una indennita' "a chiamata" di interpretariato pari a 50 euro lordi per ogni giornata lavorativa, qualora venga loro richiesto di operare al di fuori del proprio luogo di residenza.