Art. 6. 1. Con successivo provvedimento del capo del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, e' individuato, nel limite massimo di cento unita', il personale impegnato nelle attivita' connesse all'attuazione della presente ordinanza, da autorizzare ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario oltre il limite previsto dalle norme vigenti, e comunque per un massimo di 70 ore mensili. La corresponsione di detta retribuzione accessoria avviene in deroga alle disposizioni normative anche di carattere contrattuale, e per tutta la durata dello stato di emergenza.