Art. 6.
  1.  Con  successivo  provvedimento del capo del Dipartimento per le
liberta'  civili  e  l'immigrazione  del  Ministero  dell'interno, e'
individuato,  nel  limite  massimo  di  cento  unita',  il  personale
impegnato  nelle  attivita'  connesse  all'attuazione  della presente
ordinanza,   da  autorizzare  ad  effettuare  prestazioni  di  lavoro
straordinario  oltre  il  limite  previsto  dalle  norme  vigenti,  e
comunque per un massimo di 70 ore mensili. La corresponsione di detta
retribuzione accessoria avviene in deroga alle disposizioni normative
anche di carattere contrattuale, e per tutta la durata dello stato di
emergenza.